In cosa consiste l’aiuto alle vittime di reati?
Può beneficiare dell'aiuto alle vittime di reati chiunque è stato leso direttamente nella propria integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato commesso in Svizzera. L'aiuto è accordato anche ai congiunti delle vittime e comprende in particolare le seguenti prestazioni:
- consulenza;
- aiuto immediato e a più lungo termine (p. es. assistenza medica, psicologica o giuridica);
- prestazioni finanziarie.
L’aiuto alle vittime è concesso in misura più limitata anche per reati subiti all’estero.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina dell’Aiuto alle vittime di reati in Svizzera:
Uffici di riferimento
L’aiuto alle vittime viene accordato dai Cantoni secondo la legislazione federale. Gli uffici di riferimento sono i consultori istituiti dai singoli Cantoni, che possono essere liberamente scelti dalla vittima:
Documenti
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Aiuto alle vittime in caso di reati in Svizzera. Informazioni per le vittime di reati e i loro congiunti (PDF, 287 kB, 18.12.2012)
Berna, dicembre 2008, Ufficio federale di giustizia (stato 1° gennaio 2015)
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Promemoria sull’aiuto alle vittime in caso di reati all’estero (PDF, 269 kB, 10.06.2022)
Berna, dicembre 2008, Ufficio federale di giustizia (stato aprile 2022)
Dossier
Communiqués
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Ultima modifica 08.08.2024
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