Regolamentazioni delle stazioni di ricarica

Una revisione della regolamentazione metrologica per i stazioni di ricarica è prevista non prima del 1° gennaio 2025. A tal fine, dal 27 settembre al 29 dicembre 2023, il METAS ha organizzato una consultazione delle ambienti interessati. I documenti sono a disposizione del pubblico su questo sito web tramite il link a sinistra "Revisione dell'OSMisE".

La quota di mercato dei veicoli elettrici aumenta sempre più rapidamente in tutta Europa. La disponibilità delle stazioni di ricarica è uno dei fattori più importanti per il successo della diffusione di tali veicoli. Ciononostante, in molti paesi del continente, tra i quali figura anche la Svizzera, i contatori elettrici utilizzati dagli automobilisti presso le stazioni di ricarica pubbliche non sono soggetti ai test e alla verifica della stabilità di misurazione. Nell'Unione Europea così come in Svizzera, il diritto metrologico è di competenza dei singoli Stati, anche se per determinati strumenti di misurazione le disposizioni relative all'immissione sul mercato sono armonizzate con la direttiva sugli strumenti di misurazione (Measuring Instruments Directive – MID).

Si deve scongiurare il rischio che regolamentazioni non armonizzate, valide solo dopo la messa in circolazione, costituiscano nuovi ostacoli tecnici al commercio e causino spese aggiuntive per i fabbricanti e gli operatori delle stazioni di ricarica. Per evitare tali barriere commerciali, fare un uso migliore delle sinergie e garantire un'elevata qualità delle misurazioni per la protezione dei consumatori e il commercio equo, è stato lanciato il progetto EURAMET-TCEM LegalEVcharge. Oltre agli istituti nazionali di metrologia, sono attive anche le autorità di vigilanza.

LegalEVcharge lavora su aree di interesse come:

  • standard per i contatori di energia attiva in corrente continua,
  • standard per i contatori da utilizzare nelle stazioni di ricarica,
  • attrezzatura per le procedure di mantenimento della stabilità di misurazione,
  • revisione, disposizioni transitorie e per la delimitazione,
  • questioni al di fuori della metrologia legale.

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche (EMmV; SR 941.251)

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti dei contatori d’elettricità e dei trasformatori di misura;

b. le procedure per l’immissione di tali strumenti di misurazione sul mercato;

c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti di misurazione.

 

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a. [specificato] contatori d’elettricità …;

b. … [specificato] Trasformatori di misura …

2  La presente ordinanza non si applica ai contatori d’elettricità utilizzati da clienti di passaggio:

a. nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

b. nei campeggi e in strutture simili.

 

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1  I contatori sottostanno alla verificazione successiva conformemente alla procedura di cui all’allegato 7 numero 1 OStrM, eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato, come segue:

a. i contatori d’elettricità con elemento di misurazione elettronico, ogni dieci anni;

b. i contatori d’elettricità con elemento di misurazione elettromeccanico, ogni 15 anni.

2  In casi particolari, il METAS può abbreviare i termini di cui al capoverso 1 se vi è il sospetto che la stabilità di misurazione non sia più garantita già prima della scadenza del termine. Può ordinare esami complementari.

3 Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori possono essere sottoposti alla procedura di controllo statistico di cui all’allegato 4. Per i contatori sottoposti alla procedura di controllo statistico, la verificazione resta valida fino a quando i contatori appartenenti al campione soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4 lettera F. Sono esclusi dalla procedura di controllo statistico i contatori già sottoposti almeno una volta a tale procedura e successivamente sottoposti alla procedura di esame di cui al capo­verso 1.

Ultima modifica 24.09.2024

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