In Afghanistan i talebani sono al potere da ormai alcuni anni. La SEM ha esaminato in maniera approfondita la situazione dell’Afghanistan. Da recenti rapporti (stato aprile 2025) emerge che, rispetto al periodo successivo alla presa del potere (agosto 2021), la situazione sul piano della sicurezza è nettamente migliorata in tutto il Paese. L’analisi della SEM rileva inoltre un lieve miglioramento anche sul piano socioeconomico.
La situazione generale in termini di sicurezza non è tuttavia indicativa per quanto riguarda la situazione sul fronte dei diritti dell’uomo, che infatti sotto il potere dei talebani si è ulteriormente deteriorata, in particolare per le donne. Alla luce di queste analisi la SEM continua pertanto ad accordare protezione a chi ne abbisogna.
Rimangono numerose domande per quanto riguarda l’Afghanistan. Di seguito rispondiamo alle più importanti.
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In generale
La Svizzera ha una rappresentanza in Afghanistan?
Sì. Da marzo 2025 la DSC è di nuovo presente in Afghanistan dove gestisce un ufficio umanitario. Da allora un team di esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) ha ripreso la propria attività a Kabul. Le questioni di carattere politico e i servizi consolari restano tuttavia di competenza dell’Ambasciata di Svizzera a Islamabad.
Perché giungono così tanti richiedenti l’asilo dall’Afghanistan?
Dal 2021 l’Afghanistan è, in ordine d’importanza, il primo Paese di provenienza dei richiedenti l’asilo in Svizzera e, dopo la Siria, il secondo Paese di provenienza dei richiedenti l’asilo in Europa. Tra i cittadini afghani che chiedono asilo in Svizzera (o in Europa), solo una minoranza giunge immediatamente dall’Afghanistan. La maggioranza ha invece lasciato l’Afghanistan già da anni. Molte di queste persone si erano stabilite in Iran e in Turchia, alcune anche in Pakistan. Secondo stime dell’ACNUR, al momento circa 4,5 milioni di cittadini afghani risiedono in Iran e 2,8 milioni in Pakistan. In Turchia se ne contano almeno 150 000. Dopo il 2021 questi tre Stati hanno aumentato la pressione sui cittadini afghani presenti sul loro territorio affinché facessero ritorno in patria. Questo ha indotto un incremento dell’afflusso di richiedenti l’asilo verso Europa e Svizzera in provenienza dai tre Stati.
Visti umanitari
Chi può richiedere un visto umanitario?
Le persone la cui vita e l'incolumità fisica sono in pericolo concreto, diretto e grave nel loro Paese d'origine o di provenienza possono presentare personalmente una domanda di visto umanitario a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero che può rilasciare visti (art. 4 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'entrata e il rilascio di visti [OEV]). Non c'è alcun diritto legale al rilascio di un visto.
Dove si può presentare una domanda di visto umanitario?
Attualmente una domanda di visto umanitario può essere presentata soltanto al di fuori del territorio afghano, presso una rappresentanza svizzera all’estero abilitata a rilasciare visti (in particolare presso le rappresentanze di Islamabad, Teheran o Istanbul).
C'è un modo per sapere in anticipo se la richiesta di un visto umanitario ha una possibilità di essere approvata?
Una consulenza informale sulle opportunità può essere richiesta per iscritto ad una rappresentanza svizzera. Una tale richiesta deve essere sufficientemente motivata e giustificata per consentire una valutazione preliminare (descrizione della minaccia immediata, concreta e grave, dati sulla persona interessata, descrizione del collegamento con la Svizzera). Affermazioni generiche non comprovate non sono sufficienti. L'esame preliminare è una valutazione informale; un esame finale e una decisione formale sono possibili solo durante il colloquio personale con la rappresentanza svizzera.
Chi esamina la domanda di visto umanitario?
La missione diplomatica svizzera all'estero esamina le domande in collaborazione con la SEM. Non c'è alcun diritto legale alla concessione di un visto.
Quali criteri devono essere soddisfatti per il rilascio di un visto umanitario?
Per il rilascio di un visto umanitario, devono essere soddisfatti cumulativamente dei criteri fondamentali:
Deve essere provata una minaccia immediata, concreta e grave per la vita e l’incolumità fisica delle persone. Sulla base della situazione in Afghanistan, deve trattarsi di un pericolo individuale e concreto che mette direttamente in pericolo la vita delle persone (l’appartenenza a un gruppo potenzialmente a rischio non è sufficiente).
Oltre alla minaccia immediata, grave e concreta per la vita e l’incolumità fisica, altri fattori possono essere considerati, come l’esistenza di legami con la Svizzera e le prospettive di integrazione esistenti nel nostro Paese oppure l’impossibilità di sollecitare protezione in un altro Stato. In particolare, il legame attuale e stretto con la Svizzera è essenziale per il rilascio di un visto. Il criterio del legame con la Svizzera fa parte di una valutazione complessiva. In ogni caso individuale si valuta inoltre, in base alle circostanze specifiche, se il legame con la Svizzera è sufficientemente attuale e stretto.
È possibile lasciare il paese di residenza con un visto umanitario?
Con il rilascio di un visto per motivi umanitari ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV, l'interessato è autorizzato a entrare in Svizzera. Tuttavia, ciò non garantisce l'effettiva partenza dal Paese di residenza. La persona è responsabile dell'organizzazione della sua partenza dal Paese di residenza. Alcuni Stati non permettono alla persona di lasciare il Paese se soggiorna illegalmente e/o non ha un passaporto del suo Paese d'origine. Il lasciapassare rilasciato dalla Svizzera non sostituisce il passaporto e consente solo l'entrata in Svizzera. Le autorità svizzere non hanno alcuna influenza su queste restrizioni nel Paese di residenza.
Riunione di famiglia
Per chi esiste la possibilità di un ricongiungimento familiare?
Per i membri della famiglia nucleare (coniugi e figli non sposati fino all'età di 18 anni), c'è la possibilità di ricongiungimento familiare secondo le disposizioni applicabili del diritto degli stranieri o dell'asilo.
Dove devono essere presentate le domande e chi le esamina?
L'autorità a cui devono essere presentate le domande di ricongiungimento familiare è diversa a seconda del permesso di soggiorno o di stabilimento della persona che vive in Svizzera:
- Domande di persone straniere con un permesso di soggiorno B (art. 44 LStrI) o un permesso di domicilio C (art. 43 LStrI).
Le domande devono essere presentate all'autorità migratoria competente del cantone di residenza del richiedente. Il cantone è responsabile della valutazione della domanda e della risposta a qualsiasi domanda a riguardo. Inoltre, la persona da ricongiungere deve presentare una domanda di visto presso una rappresentanza svizzera con una sezione consolare.
- Domande di persone ammesse provvisoriamente con un permesso F (art. 85c LStrI)
Le domande devono essere presentate all'autorità migratoria competente del cantone di residenza del richiedente. Il cantone esamina la domanda in una procedura preliminare cantonale, dopo di che le domande sono inviate alla SEM per un ulteriore esame e una decisione.
- Domande di rifugiati riconosciuti aventi diritto all'asilo con un permesso di soggiorno B o un permesso di domicilio C (art. 51 comma 4 della legge sull'asilo)
Le domande di asilo familiare devono essere presentate in forma di lettera alla SEM (Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern). Per poter esaminare la richiesta, la SEM ha bisogno del numero N del rifugiato riconosciuto, i dati precisi delle persone per le quali si richiede il ricongiungimento, nonché una prova adeguata della relazione familiare.
È necessario un visto per entrare in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare?
Sì, un visto è necessario per entrare in Svizzera. Le domande devono essere presentate di persona ad una rappresentanza all'estero.
Il/La mio/a partner non possiede un documento nazionale. A chi deve rivolgersi per ottenerne uno?
Il rilascio di documenti di viaggio ufficiali compete alle autorità afghane che sono di fatto al potere.
È possibile lasciare il paese di residenza con l’autorizzazione d’entrata per ricongiungimento familiare?
Una volta rilasciato l’autorizzazione d’entrata in Svizzera per ricongiungimento familiare, la persona interessata è autorizzata a entrare in Svizzera. Tuttavia, ciò non garantisce l'effettiva partenza dal Paese di residenza. La persona è responsabile dell'organizzazione della propria partenza dal Paese di residenza.
Alcuni Stati non permettono alla persona di lasciare il Paese se soggiorna illegalmente e/o non ha un passaporto del suo Paese d'origine. Il lasciapassare rilasciato dalla Svizzera non sostituisce il passaporto e consente solo l'entrata in Svizzera. Le autorità svizzere non hanno alcuna influenza su queste restrizioni nel Paese di residenza.
Aiuto a terra
In che misura la Svizzera offre sostegno alla popolazione afghana?
La Svizzera realizza diversi progetti per proteggere i profughi afghani nella regione comprendente Afghanistan, Iran e Pakistan. Da marzo 2025 la DSC è di nuovo presente in Afghanistan dove gestisce un ufficio umanitario per realizzare sul posto il proprio programma di aiuto umanitario a favore della popolazione afghana in situazione di bisogno (budget annuale: 25 mio. di franchi, priorità: sostegno alla società civile [soprattutto donne, ragazze e bambine] e sicurezza alimentare nelle regioni di campagna).
Valutazione delle domande di asilo di cittadini afgani
Che cosa comporta l’adeguamento della prassi della SEM introdotta nel luglio 2023 a favore delle richiedenti l’asilo afghane?
La SEM ha sviluppato una nuova prassi per le donne e le ragazze provenienti dall'Afghanistan, che è entrata in vigore il 17 luglio 2023.
Cambiamento della prassi:
La situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan è costantemente peggiorata in molti settori della vita da quando i Talebani hanno preso il potere. Le numerose restrizioni e i comportamenti imposti hanno un grave impatto sui loro diritti umani fondamentali e limitano in modo massiccio i loro diritti fondamentali. In questo contesto, le donne richiedenti l’asilo provenienti dall'Afghanistan possono essere considerate vittime sia di una legislazione discriminatoria (appartenenza a un determinato gruppo sociale) che di una persecuzione per motivi religiosi - se non vi sono ulteriori motivi di persecuzione determinanti per il diritto d’asilo - e lo statuto di rifugiato deve essere loro riconosciuto. La SEM continuerà a esaminare le loro domande caso per caso.
Sul piano formale:
Nel contesto di questo cambiamento di prassi, gli afghani la cui domanda di asilo è stata respinta in passato, che hanno ottenuto l'ammissione provvisoria o lo statuto di rifugiato a titolo derivato, sono liberi di presentare una domanda scritta alla SEM per ottenere lo statuto di rifugiato originario e l'asilo. I richiedenti l’asilo afghani che non hanno ancora seguito una procedura d'asilo devono recarsi presso un centro federale d'asilo (CFA) e seguire la normale procedura d'asilo.
Le domande scritte devono soddisfare i consueti requisiti formali per essere trattate dalla SEM. Pertanto, la domanda deve essere presentata alla SEM (Segreteria di Stato della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna) per iscritto per posta o, se per via elettronica, tramite PrivaSphere (cfr. Scambio di atti giuridici per via elettronica con autorità). La domanda e l'eventuale procura devono comportare la firma della/e persona/e richiedente/i. Se si chiede l'inclusione del coniuge/partner, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, nell’asilo e nello statuto di rifugiato del coniuge/partner, quest'ultimo deve essere indicato nominativamente e deve anch’egli firmare la domanda/la procura. Se nella domanda sono inclusi figli minorenni avuti in comune, questi devono essere elencati nominativamente e la domanda/la procura deve essere firmata da entrambi i genitori. I richiedenti maggiorenni devono presentare una domanda indipendente. I richiedenti maggiorenni non possono né essere inclusi nella domanda dei genitori, né essere inclusi in via derivata nello statuto di rifugiato (della madre).
La SEM attira l’attenzione sul fatto che il trattamento delle successive domande potrà richiedere un certo tempo.
Che cosa comporta nel concreto l’adeguamento della prassi introdotta dalla SEM ad aprile 2025 e chi ne è interessato?
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ritiene che, in determinate circostanze, a partire da metà aprile 2025 sia legittimo riprendere l’esecuzione degli allontanamenti verso l’Afghanistan di un gruppo specifico di persone. Si tratta, in concreto, di uomini afghani maggiorenni e in buona salute che soggiornano in Svizzera senza famiglia e che una volta tornati in patria potranno contare su una rete di contatti stabile e solida in grado di consentire il reinserimento sociale e professionale. In caso di decisione negativa sull’asilo sarà possibile ordinare l’allontanamento di queste persone, che dovranno pertanto lasciare la Svizzera e non verranno più ammesse provvisoriamente. La nuova prassi riguarda anzitutto i cittadini afghani con procedura d’asilo in corso che rientrano nella categoria di persone sopra descritta.
La nuova prassi interessa anche le persone ammesse provvisoriamente?
In alcuni casi specifici la SEM si riserva di procedere a una valutazione mirata dell’ammissione provvisoria eventualmente già disposta. Non sono interessati da questa modifica i cittadini afghani che hanno la qualità di rifugiato e che, pertanto, ottengono o hanno già ottenuto l’asilo.
Maggiori informazioni sull’adeguamento della prassi sono reperibili nel Comunicato stampa del marzo 2025 e nella scheda informativa «Ripristino dell’ordine di esecuzione degli allontanamenti verso l’Afghanistan» (PDF, 146 kB, 27.03.2025).
Esecuzione di espulsione dei richiedenti asilo afgani
Le espulsioni in Afghanistan saranno effettuate?
A determinate condizioni può essere ordinata l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. anche «Valutazione delle domande di asilo di cittadini afghani»).
Da fine settembre 2024 è stata ripristinata la possibilità tecnica di eseguire i rimpatri in Afghanistan: il traffico aereo si è stabilizzato e l’aeroporto di Kabul funziona normalmente ed è utilizzato da numerose compagnie aeree. Un altro requisito imprescindibile per il rimpatrio (sia volontario sia coatto) è che le persone in questione dispongano di un documento (passaporto o lasciapassare) rilasciato a partire da agosto 2021 dalle autorità che sono di fatto al potere a Kabul.
Ultima modifica 20.05.2025