Sussidi nel settore dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza

Relazioni tra la Confederazione e i Cantoni

Le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza sono rette dal diritto in materia di sussidi. Le relazioni derivanti dal diritto in materia di aiuto sociale esistono tra la persona dipendente dall’aiuto sociale e il Cantone. Il calcolo e il pagamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza competono ai Cantoni.

In virtù della competenza conferita ai Cantoni dall’articolo 115 della Costituzione federale, la Confederazione non ha il diritto di impartire istruzioni o il diritto di sorveglianza nei confronti dei Cantoni per quanto concerne l’organizzazione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza. Il controllo dei contenuti delle decisioni dei Cantoni può quindi venir eseguito esclusivamente dai tribunali cantonali. Se, contrariamente alle aspettative, a una persona indigente che ha presentato all’autorità cantonale competente una domanda di aiuto sociale o di soccorso d’emergenza non venisse concessa alcuna prestazione assistenziale o se, a suo avviso, le prestazioni versate non corrispondessero alle disposizioni legali, la persona in questione può presentare ricorso contro la decisione dell’autorità cantonale contestata chiedendo un riesame da parte dei tribunali

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Basi legali

Legislazioni cantonali

Ultima modifica 28.08.2017

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