Relazioni tra la Confederazione e i Cantoni
Le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza sono rette dal diritto in materia di sussidi. Le relazioni derivanti dal diritto in materia di aiuto sociale esistono tra la persona dipendente dall’aiuto sociale e il Cantone. Il calcolo e il pagamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza competono ai Cantoni.
In virtù della competenza conferita ai Cantoni dall’articolo 115 della Costituzione federale, la Confederazione non ha il diritto di impartire istruzioni o il diritto di sorveglianza nei confronti dei Cantoni per quanto concerne l’organizzazione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza. Il controllo dei contenuti delle decisioni dei Cantoni può quindi venir eseguito esclusivamente dai tribunali cantonali. Se, contrariamente alle aspettative, a una persona indigente che ha presentato all’autorità cantonale competente una domanda di aiuto sociale o di soccorso d’emergenza non venisse concessa alcuna prestazione assistenziale o se, a suo avviso, le prestazioni versate non corrispondessero alle disposizioni legali, la persona in questione può presentare ricorso contro la decisione dell’autorità cantonale contestata chiedendo un riesame da parte dei tribunali
Basi legali
Diritto internazionale
Diritto interno
-
Costituzione federale
(RS 101)
-
Legge sull'asilo
(RS 142.31)
-
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(RS 142.20)
-
Ordinanza 2 sull’asilo
(RS 142.312)
-
Legge sui sussidi
(RS 616.1)
-
Legge federale sull’assistenza
(RS 851.1)
Legislazioni cantonali
-
Legislazioni cantonali sull’aiuto sociale
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS)
Ultima modifica 28.08.2017