(presentazione delle richieste di naturalizzazione a partire dal 1.1.2018)
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Il nuovo diritto è entrato in vigore il 1.1.2018.
No. Il nuovo diritto non si applicherà alle domande presentate presso le autorità cantonali o comunali del luogo di domicilio prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.
La nuova legge sulla cittadinanza è entrata in vigore il 1.1.2018. Le domande presentate prima della sua entrata in vigore saranno trattate e decise in base alle disposizioni del diritto previgente. Al momento del deposito della domanda dovevano in ogni caso essere soddisfatte le condizioni di naturalizzazione secondo il diritto in vigore nel 2017. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'autorità di naturalizzazione comunale o cantonale competente.
Se ho risieduto in Svizzera per almeno 10 anni, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda, e se sono titolare di un permesso di domicilio (permesso C). Gli anni trascorsi tra l’8° e il 18° anno d'età sono computati due volte. Nei casi in cui la durata del soggiorno viene computata due volte, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni (art. 9 LCit).
Devo inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- Devo essermi integrato con successo in Svizzera, ciò significa segnatamente che:
- Sono in grado di comunicare nella vita quotidiana in una lingua nazionale, ovvero raggiungo almeno il livello di riferimento B1 per quanto riguarda le conoscenze orali e il livello A2 per quanto riguarda le conoscenze scritte;
- Rispetto la sicurezza e l’ordine pubblici (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, assenza di attestati di carenza di beni e di esecuzioni, pagamento delle imposte);
- Rispetto i valori della Costituzione;
- Partecipo alla vita economica o sto seguendo una formazione (impiego o formazione, nessuna dipendenza dall’assistenza sociale nei tre anni precedenti il deposito la domanda, a meno che l'importo ricevuto sia stato restituito interamente);
- Incoraggio e sostengo l'integrazione dei membri della mia famiglia.
- Mi sono familiarizzato/a con i modi di vita svizzeri, ciò presuppone segnatamente che:
- Possiedo conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- Partecipo attivamente alla vita sociale e culturale della società svizzera;
- Intrattengo rapporti con cittadini/e svizzeri/e.
- Non comprometto la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. Per ogni domanda relativa alle condizioni della naturalizzazione ordinaria mi rivolgo alle autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
I funzionari internazionali che, al momento d'iniziare la propria funzione erano titolari di un permesso C, poi sostituito con una carta di legittimazione del DFAE, possono presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria anche dopo il 1° gennaio 2018. Lo stesso vale per i membri della famiglia dei funzionari internazionali che hanno, a loro volta, sostituito il permesso C con una carta di legittimazione o con un permesso Ci.
La domanda di naturalizzazione ordinaria deve essere presentata, secondo la legge cantonale, presso l’autorità comunale o cantonale del luogo di domicilio. Per ulteriori informazioni, mi rivolgo alle autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
Presso le autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
No. Le condizioni formali devono essere adempiute al momento della presentazione della domanda.
Per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, la SEM riscuote una tassa di CHF 100.– per le persone maggiorenni, CHF 150.– per una coppia o una famiglia e CHF 50.– per i minorenni che richiedono la naturalizzazione individualmente. Inoltre, ogni cantone e comune prevede delle tasse per la naturalizzazione ordinaria. La SEM non può esprimersi al riguardo.
Per ogni informazione supplementare, mi rivolgo alle autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
Necessito di un permesso di domicilio (permesso C).
Gli anni trascorsi in Svizzera con un permesso N non vengono computati nella durata del soggiorno; gli anni trascorsi con un permesso F contano per metà (art. 33 cpv. 1 lett. b LCit).
Gli anni trascorsi con un permesso L non vengono computati.
Gli anni trascorsi con una carta di legittimazione o un permesso Ci vengono presi in considerazione (art. 33 cpv. 1 lett. c LCit).
Devo aver soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda, e vivere da almeno tre anni in un’unione domestica registrata con la mia o il mio partner. Inoltre devo essere in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).
In più devo soddisfare le seguenti condizioni:
- devo essere integrato/a con successo in Svizzera, ciò significa in particolare:
- nella vita quotidiana sono in grado di esprimermi oralmente o per scritto in una lingua nazionale: le mie competenze linguistiche orali corrispondono almeno al livello di riferimento B1 e quelle scritte almeno al livello A2;
- osservo la sicurezza e l’ordine pubblici (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, assenza di esecuzioni/attestati di carenza di beni, imposte pagate);
- rispetto i valori della Costituzione federale;
- partecipo alla vita economica o all’acquisizione di una formazione (posto di lavoro o formazione, nessuna dipendenza dall’aiuto sociale nei tre anni precedenti il deposito della domanda, a meno che le prestazioni siano state rimborsate interamente);
- incoraggio e sostengo l’integrazione dei membri della mia famiglia;
- Mi sono familiarizzato/a con le condizioni di vita svizzere, ciò significa in particolare che:
- possiedo conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- partecipo attivamente alla vita sociale e culturale della società in Svizzera;
- intrattengo rapporti con cittadine e cittadini svizzeri.
- Non comprometto la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
I Cantoni possono prevedere ulteriori criteri di integrazione. Per domande relative alle condizioni richieste per la naturalizzazione ordinaria mi rivolgo all’autorità comunale o cantonale competente del mio luogo di domicilio.
Secondo l'art. 6 dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera, devo dimostrare di possedere conoscenze linguistiche in una lingua nazionale svizzera pari almeno al livello di riferimento B1 per quanto riguarda le competenze orali e al livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa, per quanto riguarda le competenze scritte. Tuttavia, i Cantoni possono richiedere livelli di competenze linguistiche più elevati. Per qualsiasi domanda relativa alle competenze linguistiche richieste e ai documenti da fornire a tal fine, mi rivolgo all'autorità cantonale competente.
Certificati che confermano semplicemente la partecipazione a un corso di lingua così come i test di valutazione completati online non sono sufficienti.
Se, per esempio, ho una grave disabilità della vista o dell'udito, una malattia grave o di lunga durata o grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere che mi impediscono di dimostrare le mie capacità linguistiche nel prossimo futuro, devo presentare un certificato rilasciato da uno/a specialista riconosciuto/a (certificato medico, certificato che conferma la partecipazione ad un corso, ecc.). L'autorità competente deciderà come tenere conto della mia situazione personale al momento di verificare le competenze linguistiche.
Il nuovo diritto è entrato in vigore il 1.1.2018.
No. Il nuovo diritto non si applicherà alle domande presentate presso le autorità cantonali o comunali del luogo di domicilio prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.
La domanda deve essere imperativamente stata depositata presso la SEM entro il 31.12.2017, utilizzando il modulo corrispondente e includendo possibilmente gli allegati necessari (la prova del deposito della domanda entro i termini deve essere comprovata tramite il timbro postale o tramite altre prove pertinenti). Al momento del deposito della domanda dovevano in ogni caso essere soddisfatte le condizioni di naturalizzazione secondo il diritto in vigore nel 2017.
La domanda deve essere imperativamente depositata presso la rappresentanza svizzera all’estero competente entro il 31.12.2017, utilizzando il modulo corrispondente e includendo possibilmente gli allegati necessari (la prova del deposito della domanda entro i termini deve essere comprovata tramite il timbro postale, il timbro di ricezione o tramite altre prove pertinenti). Al momento del deposito della domanda devono comunque essere adempiute le condizioni di naturalizzazione secondo il diritto in vigore nel 2017.
Come coniuge di un cittadino svizzero / di una cittadina svizzera posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se vivo da almeno 3 anni in unione coniugale e se ho soggiornato in Svizzera da almeno 5 anni, incluso quello precedente la mia domanda.
Devo inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- Devo essermi integrato con successo in Svizzera, ciò significa segnatamente che:
- Sono in grado di comunicare nella vita quotidiana in una lingua nazionale, ovvero raggiungo almeno il livello di riferimento B1 per quanto riguarda le conoscenze orali e il livello A2 per quanto riguarda le conoscenze scritte;
- Rispetto la sicurezza e l’ordine pubblici (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, assenza di attestati di carenza di beni e di esecuzioni, pagamento delle imposte);
- Rispetto i valori della Costituzione;
- Partecipo alla vita economica o sto seguendo una formazione (impiego o formazione, nessuna dipendenza dall’assistenza sociale nei tre anni precedenti il deposito la domanda, a meno che l'importo ricevuto sia stato restituito interamente);
- Incoraggio e sostengo l'integrazione dei membri della mia famiglia.
- Durante il colloquio personale sarà verificato se possiedo conoscenze di base della Svizzera per quanto riguarda il contesto geografico, storico, politico e sociale, se partecipo attivamente alla vita sociale e culturale della popolazione svizzera e se intrattengo contatti con cittadini svizzeri.
- Non comprometto la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
No. In caso di naturalizzazione ordinaria dopo il matrimonio, la naturalizzazione agevolata non è possibile. La naturalizzazione agevolata è possibile se il coniuge ha acquisito la cittadinanza svizzera, dopo il matrimonio, per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
Se sono domiciliato/a in Svizzera, presso la Segreteria di Stato della migrazione. In caso di domicilio all’estero, presso la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).
Se sono domiciliato/a in Svizzera, presso le autorità competenti per le naturalizzazioni del mio luogo di domicilio o presso la Segreteria di Stato della migrazione. Se sono domiciliato all’estero posso ottenere il modulo presso la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).
In principio sì. Generalmente il cambio della residenza provoca un prolungamento della procedura in quanto sono necessari ulteriori accertamenti.
Sì. Il/la coniuge svizzero/a deve tuttavia annunciarsi presso la rappresentanza svizzera. Generalmente il cambio della residenza provoca un prolungamento della procedura in quanto sono necessari ulteriori accertamenti.
No. Le condizioni formali devono essere adempiute al momento della presentazione della domanda e devono essere comprovate con i documenti necessari (ad esempio l’attestato di domicilio).
Le spese della procedura di naturalizzazione agevolata in Svizzera per i coniugi dei cittadini svizzeri ammontano a CHF 900.–. L’importo totale deve essere versato in anticipo e non viene rimborsato se la domanda non viene accettata.
L’art. 25 OCit e il Rapporto esplicativo forniscono ulteriori informazioni sulle tasse dei diversi tipi di naturalizzazione agevolata.
No. Il regime dell’unione domestica registrata prevede unicamente la possibilità di chiedere la naturalizzazione ordinaria. Esiste la possibilità della naturalizzazione agevolata se il mio partner / la mia partner e io richiediamo la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio oppure ci sposiamo (possibile a partire dal 1° luglio 2022).
No. Posso solamente presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria (vedi il Messaggio in relazione all’art. 21 LCit).
No. Secondo il nuovo diritto, in vigore a partire dal 1.1.2018, ciò non è più possibile. Può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata solo il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la nazionalità svizzera al momento o prima della nascita (art. 51 cpv. 1 LCit).
Devo essere sposato da almeno sei anni con una cittadina svizzera o un cittadino svizzero e avere vincoli stretti con la Svizzera. Inoltre devo rispettare la sicurezza e l’ordine pubblici, i valori della Costituzione federale, partecipare alla vita economica o seguire una formazione, incoraggiare l’integrazione dei membri della mia famiglia e non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Ho vincoli stretti con la Svizzera ai sensi dell’articolo 11 OCit se:
- negli ultimi sei anni precedenti il deposito della domanda ho soggiornato almeno tre volte per almeno cinque giorni in Svizzera;
- nella vita quotidiana sono in grado di esprimermi oralmente in una lingua nazionale;
- possiedo conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- intrattengo rapporti con cittadine e cittadini svizzeri.
Sì. Il figlio nato all’estero da genitori dei quali almeno uno è svizzero, perde la cittadinanza svizzera a 25 anni (secondo la vecchia legge a 22 anni) se possiede anche un’altra cittadinanza, a meno che la sua nascita non sia stata notificata ad un’autorità svizzera in patria (ufficio di stato civile) o all’estero (ambasciata o consolato), o egli/lei stesso/a si sia annunciato/a o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera prima di compiere 25 anni.
Ciò significa che la persona che ha festeggiato il suo 22° compleanno entro il 31.12.2017 (nata, cioè, nel 1995 o prima) e che non è ancora stata annunciata ad un'autorità svizzera, ha perso la cittadinanza svizzera il giorno del suo 22° compleanno secondo le disposizioni della vecchia legge. Secondo la legge in vigore, la perdita della cittadinanza svizzera per le persone nate nel 1996 o più tardi, avviene solo a partire dal 2021. In altre parole, per le persone nate dal 1996 in poi, sarà decisiva la data del loro 25° compleanno.
Sì. Se ho perso la cittadinanza svizzera, posso presentare una domanda di reintegrazione presso la rappresentanza svizzera all’estero entro un termine di dieci anni dalla perdita. La reintegrazione presuppone che possiedo vincoli stretti con la svizzera. Inoltre, devo rispettare la sicurezza e l’ordine pubblici, non mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettare i valori della Costituzione, partecipare alla vita economica o seguire una formazione e incoraggiare l’integrazione dei mei membri della famiglia.
Dopo la scadenza del termine di dieci anni, posso presentare une domanda di reintegrazione se risiedo in Svizzera da tre anni.
Per una domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) riscuote un emolumento pari a CHF 600.- per persone maggiorenni e CHF 350.- per persone minorenni che presentano una domanda autonomamente. Questi emolumenti sono riscossi dalla rappresentanza svizzera e si compongono degli emolumenti della SEM e di quelli destinati alle autorità cantonali. Gli emolumenti sono riscossi in anticipo e a fondo perso, ciò significa che non saranno rimborsati indipendentemente dall'esito della procedura. All'estero gli emolumenti devono essere versati nella valuta del rispettivo Paese. Non si accettano pagamenti rateali. Inoltre, la rappresentanza svizzera all'estero può riscuotere degli emolumenti a copertura dei servizi offerti (consultazione, accettazione dei documenti, colloquio personale, studio degli atti, trattamento degli atti di stato civile stranieri, trasmissione delle domande alla SEM, ulteriori chiarimenti e verifiche), fatturati secondo il tempo effettivo impiegato. Per le proprie attività (esame dei documenti stranieri per il rilevamento dei dati di stato civile in Infostar), le autorità di stato civile possono fatturare separatamente ulteriori emolumenti e riscuoterli tramite le rappresentanze svizzere.
Secondo l'art. 6 dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera, devo dimostrare di possedere conoscenze linguistiche in una lingua nazionale svizzera pari almeno al livello di riferimento B1 per quanto riguarda le competenze orali e al livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa, per quanto riguarda le competenze scritte.
Le conoscenze linguistiche considerate dimostrate se:
- parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera in quanto lingua madre;
- ho frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale;
- ho ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure
- ho un certificato attestante le mie conoscenze linguistiche (almeno al livello B1 per quanto riguarda le competenze orali e almeno al livello A2 per quanto riguarda le competenze scritte ) e che figura sulla Lista delle certificazioni riconosciute.
Per qualsiasi domanda concernente il passaporto delle lingue (test fide, il riconoscimento di un certificato di lingua o la presentazione di un dossier fide) e le relative procedure, consulto il sito www.fide-info.ch o mi rivolgo direttamente alla Segreteria di fide (info@fide-info.ch).
Affinché un test o certificato linguistico possa essere preso in considerazione per la procedura di naturalizzazione, deve figurare sulla Lista delle certificazioni linguistiche riconosciute (PDF, 303 kB, 01.04.2023).
Certificati che confermano semplicemente la partecipazione a un corso di lingua così come i test di valutazione completati online non sono sufficienti.
Per qualsiasi domanda concernente il passaporto delle lingue (test fide, il riconoscimento di un certificato di lingua o la presentazione di un dossier fide) e le relative procedure, consulto il sito www.fide-info.ch o mi rivolgo direttamente alla Segreteria di fide (info@fide-info.ch).
Non sono tenuto a fornire un certificato di lingua se:
- parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera in quanto lingua madre;
- ho frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; oppure
- ho ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale. In questo caso, tuttavia, devo fornire un attestato che dimostri che ho frequentato la scuola dell'obbligo in una delle lingue nazionali svizzere per almeno cinque anni o che ho ultimato con successo il livello secondario II (formazione professionale di base, maturità) o il livello terziario (formazione dispensata da una scuola universitaria professionale o da un'università) in una lingua nazionale svizzera. L'istruzione secondaria II o terziaria non deve necessariamente essere stata conseguita in Svizzera.
Se, per esempio, ho una grave disabilità della vista o dell'udito, una malattia grave o di lunga durata o grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere che mi impediscono di dimostrare le mie capacità linguistiche nel prossimo futuro, devo presentare un certificato rilasciato da uno/a specialista riconosciuto/a (certificato medico, certificato che conferma la partecipazione ad un corso, ecc.). L'autorità competente deciderà come tenere conto della mia situazione personale al momento di verificare le competenze linguistiche.
Ultima modifica 17.03.2023