L'attuazione dei progetti nell'ambito del BMVI è regolata da vari regolamenti europei e da un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea, che specifica, tra l'altro, gli impegni e gli obblighi della Svizzera in materia di diritti fondamentali, diritti delle persone con disabilità e protezione degli interessi finanziari dell'UE. Queste regole si applicano a tutti i paesi partecipanti al BMVI, sebbene alcuni regolamenti non siano applicabili in Svizzera, dove si applicano invece le leggi nazionali e le convenzioni internazionali ratificate.
Diritti fondamentali
Il BMVI deve essere attuato nel rispetto dei diritti fondamentali, come la parità di trattamento, la non discriminazione e i diritti umani. I progetti cofinanziati devono garantire di non compromettere i principi della dignità umana, della libertà e dell'uguaglianza. In particolare, i progetti devono essere conformi agli standard stabiliti dai diritti e dai principi riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dai suoi protocolli, dall'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalle convenzioni dell'ONU relative ai diritti delle persone con disabilità, garantendo così un approccio inclusivo e rispettoso dei diritti.
Diritti delle persone con disabilità
Per quanto riguarda le persone con disabilità, i regolamenti impongono requisiti specifici per garantire l'accessibilità e l'inclusività dei progetti cofinanziati. Le autorità responsabili devono assicurarsi che gli investimenti non creino ulteriori barriere per queste persone e che i progetti finanziati favoriscano la loro piena partecipazione e autonomia. Questo approccio mira a eliminare gli ostacoli alla partecipazione e a garantire che i diritti delle persone con disabilità siano pienamente rispettati in tutte le azioni intraprese con i fondi europei. La Svizzera applica la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ed è quindi tenuta a rispettare gli impegni assunti nell'ambito di questo strumento internazionale.
Protezione degli interessi finanziari dell'UE
La Svizzera si impegna a mettere in atto misure per garantire una gestione appropriata dei fondi europei ricevuti nell'ambito dell'implementazione del BMVI, combattendo la frode e altre attività illegali con la stessa severità che applica per proteggere i propri interessi finanziari. La Svizzera deve informare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di qualsiasi fatto o sospetto di frode o irregolarità che riguardi gli interessi finanziari dell'UE. La Svizzera si impegna inoltre a facilitare le verifiche, le ispezioni e i controlli sul posto effettuati da queste entità in Svizzera.
Meccanismo di segnalazione
La Svizzera dispone di misure e linee guida per garantire un esame efficace delle denunce relative all'implementazione dei fondi BMVI. Per segnalare qualsiasi violazione (o sospetto di violazione) dei principi sopra menzionati, nonché qualsiasi conflitto di interessi, reale, potenziale o percepito, esistono diversi meccanismi di segnalazione. I dettagli si trovano nel manuale di supporto finanziario (vedi link più in basso).
Autorità di gestione
Per presentare un reclamo relativo alla gestione dei fondi, si prega di contattare: EUFonds@sem.admin.ch. I reclami presentati all'indirizzo e-mail indicato vengono ricevuti e gestiti da un referente dell'autorità di gestione. Per i reclami che si desidera presentare in totale riservatezza rispetto all'autorità di gestione, si consiglia di utilizzare un'altra piattaforma di segnalazione dedicata. Inoltre, l'autorità di gestione è tenuta a informare il comitato di monitoraggio del BMVI di tutti i reclami ricevuti, indipendentemente dalla loro natura o gravità, garantendo così la trasparenza e un adeguato monitoraggio di ogni caso.
Controllo federale delle finanze (CDF)
L'autorità di gestione raccomanda di notificare direttamente al Controllo federale delle finanze, tramite la piattaforma di segnalazione online del CDF, qualsiasi reclamo riguardante l'autorità di gestione e la sua gestione dei fondi nell'ambito del BMVI, nonché qualsiasi segnalazione di irregolarità finanziarie o frodi.
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
È inoltre possibile segnalare anonimamente una frode all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'OLAF è competente in particolare per esaminare le segnalazioni di frodi o altre gravi irregolarità che riguardano i fondi pubblici dell'UE, comprese le entrate o le spese dell'UE o i beni delle istituzioni dell'UE. Le segnalazioni avvengono online tramite un sistema di segnalazione di frodi (anonimo, con trasmissione sicura dei documenti).
Ultima modifica 23.01.2025