Non-cittadini della UE/AELS
Domande generali
No, un’offerta di lavoro in Svizzera non è sufficiente per ottenere un permesso di lavoro. Il datore di lavoro deve rispettare il principio della priorità dei lavoratori indigeni e dei Paesi membri dell’UE/AELS e dimostrare che i requisiti richiesti per le qualifiche personali (soprattutto per le qualifiche professionali) nonché le condizioni salariali e lavorative sono soddisfatti. Inoltre, dev’essere disponibile un’unità del contingente di permessi corrispondenti. Ecco una breve panoramica dei criteri d’ammissione:
Criteri d’ammissione
La domanda per l’ottenimento di un permesso di lavoro dev’essere presentata dal datore di lavoro all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro. Per avere maggiori informazioni basta cliccare su questo link:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Sì, il fatto di possedere un titolo di soggiorno di un Paese membro dell’UE/AELS non dà diritto a svolgere un’attività lavorativa in Svizzera. Si sottostà infatti alle stesse condizioni d’ammissione applicate alle persone che arrivano direttamente da uno Stato terzo. Di regola, i cittadini di Paesi non membri dell’UE/AELS sono tenuti a presentare un visto d’ingresso che possono ritirare presso una rappresentanza svizzera nel loro Paese dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno.
Ulteriori informazioni sull’obbligo del visto si trovano qui:
Informazioni per l’entrata in Svizzera
Soggiorno fino a 90 giorni
Gli impiegati di un’impresa con sede in uno Stato membro dell’UE-27/AELS possono essere distaccati in Svizzera dal loro datore di lavoro per una durata massima di 90 giorni per anno civile a condizione che in precedenza siano stati integrati in maniera durevole nel mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (almeno per dodici mesi beneficiando di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente). In tal caso, il loro soggiorno è regolato dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) tra la Svizzera e l’UE. I lavoratori distaccati, cittadini di uno Stato terzo, che in Svizzera forniscono una prestazione di servizi per una durata massima di 90 giorni sulla base delle disposizioni dell’ALCP non necessitano di un visto se sono titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, accompagnato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen. La prestazione lavorativa svolta in Svizzera è soggetta all’obbligo di notifica. Per maggiori informazioni cliccare qui:
Lavorare in Svizzera (PDF, 286 kB, 13.07.2020)
Obbligo di notifica
Per maggiori informazioni sui titoli di soggiorno rilasciati da uno Stato Schengen basta cliccare su questo link:
Appendice 2 del manuale dei visti I (PDF, 956 kB, 02.09.2024)
Soggiorno superiore ai 90 giorni
Per contro, gli impiegati distaccati in Svizzera dal loro datore di lavoro per un periodo superiore ai 90 giorni per anno civile, sono tenuti a richiedere un permesso.
Conformemente all’articolo 55 OASA, le persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) possono essere autorizzate a cambiare impiego se un’altra attività presso l’attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile. Il cambiamento d’impiego deve comunque avvenire all’interno dello stesso settore e della stessa professione e può essere autorizzato unicamente se non è dovuto al comportamento del lavoratore. Una domanda di cambiamento d’impiego dev’essere indirizzata all’autorità cantonale competente.
Di regola, le persone in possesso di un permesso B non necessitano di un’autorizzazione per cambiare impiego (art. 38 cpv. 2 LStrI). Tuttavia, se il permesso di soggiorno rilasciato per l’esercizio di un’attività specifica è espressamente connesso ad una condizione relativa al mercato del lavoro, una domanda di cambiamento d’impiego dev’essere indirizzata all’autorità cantonale competente.
Informazioni complementari sono disponibili ai n. 4.5.2.1 e 4.5.3.1 delle istruzioni LStrI.
Istruzioni LStrI, capitolo 4 (PDF, 1 MB, 01.06.2024)
I cittadini di un Paese non membro dell’UE/AELS possono esercitare un’attività lucrativa indipendente. Per l’ammissione è previsto un esame delle condizioni relative al mercato del lavoro conformemente all’articolo 19 LStrI per provare che i requisiti personali e altre esigenze sono soddisfatti e che l’attività indipendente ha un impatto positivo durevole sul mercato del lavoro svizzero (interesse macroeconomico). Per permettere di esaminare le condizioni finanziarie e le esigenze relative all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 19 LStrI, la domanda deve essere accompagnata da una serie di documenti (vedasi n. 4.8.11 delle istruzioni LStrI). Inoltre occorre fornire un piano economico contenente le indicazioni sulle attività previste, sull’analisi del mercato (business plan), sullo sviluppo dell’effettivo del personale (quantitativo e qualitativo) e sulle possibilità di reclutamento nonché sugli investimenti previsti, sulla cifra d’affari e sul profitto attesi. In più occorre indicare anche i legami organizzativi con altre imprese e allegare alla domanda l’atto costitutivo nonché l’estratto del registro di commercio.
Istruzioni LStrI, capitolo 4 (PDF, 1 MB, 01.06.2024)
Procedura
Anzitutto bisogna disporre di un’offerta di lavoro garantita da un datore di lavoro svizzero. La domanda per l’ottenimento di un permesso di lavoro dev’essere presentata dal datore di lavoro all’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Se l’esito dell’esame della richiesta è positivo, l’autorità rilascia un preavviso e trasmette il dossier alla SEM per approvazione. Dopodiché la SEM esamina anche le condizioni d’ammissione e, qualora siano soddisfatte, prende una decisione che sarà trasmessa successivamente al datore di lavoro e all’autorità cantonale in materia di migrazione affinché possa rilasciare il permesso.
Maggiori indicazioni sull’iter procedurale sono disponibili qui:
Iter procedurale
Gli indirizzi di contatto delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro si trovano qui:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Troverai informazioni dettagliate cliccando qui:
Documentazione per la domanda
Informati anche presso le autorità cantonali per sapere se ti occorrono ulteriori documenti.
La procedura coinvolge diverse autorità: le rappresentanze svizzere all’estero, le autorità cantonali in materia di migrazione e preposte al mercato del lavoro, la SEM. Generalmente e secondo la nostra prassi, occorrono dalle 6 alle 8 settimane sempreché il dossier trasmesso sia completo. Nei casi più complessi oppure se un’azienda inoltra una domanda per la prima volta o a causa di circostanze particolari, l’esame può durare più a lungo.
Panoramica della procedura
Indicazioni relative ai documenti che devono accompagnare la domanda
No, la decisione di approvazione della SEM non autorizza il lavoratore straniero ad entrare in Svizzera. Le autorità cantonali in materia di migrazione devono trasmettere prima all’ambasciata l’autorizzazione al rilascio del visto.
Specificità secondo i settori economici
Le principali disposizioni in merito sono descritte in modo chiaro e succinto negli articoli 30 capoverso 1 lettera j LStrI e 48 OASA e precisate al n. 4.4.10 delle istruzioni LStrI.
Istruzioni LStrI, capitolo 4 (PDF, 1 MB, 01.06.2024)
Gli impiegati alla pari provenienti da uno Stato terzo (p.es. Stati Uniti, Canada, Tailandia ecc.) possono essere ammessi soltanto se il collocamento è avvenuto tramite un’agenzia riconosciuta e autorizzata dalla SECO. Possono essere collocate e ammesse come impiegati alla pari unicamente le persone appartenenti alla fascia di età tra i 18 e i 25 anni.
SECO
L’ammissione di cuochi di specialità culinarie costituisce un’eccezione e avviene in base all’articolo 23 capoverso 3 LStrI con riferimento alle conoscenze particolari che la persona possiede e alla qualifica di specialista in un ambito specifico in cui questo tipo di profilo non è presente in Svizzera o nei Paesi dell’UE/AELS.
Secondo il n. 4.7.9.1.2 delle istruzioni LStrI, il professionista deve rispondere a diverse esigenze soprattutto per quanto riguarda le sue qualifiche. Infatti, devono essere provate una formazione pluriennale terminata con pertinente diploma (o una formazione equivalente riconosciuta) e un’esperienza professionale di almeno sette anni (inclusa la formazione) nell’ambito della specialità culinaria corrispondente. Qualora il cuoco non fosse in possesso di un diploma, è richiesta un’esperienza professionale di almeno 10 anni. Queste condizioni sono descritte in modo dettagliato al n. 4.7.9.1.2 delle istruzioni LStrI.
Anche per quanto riguarda il ristorante di specialità ci sono esigenze da soddisfare conformemente al n. 4.7.9.1.1 delle istruzioni LStrI.
L’ingaggio di un cittadino di uno Stato non membro dell’UE/AELS da parte di una società sportiva per la partecipazione a un campionato è considerato un’attività lucrativa con assunzione d’impiego e necessita di un permesso di soggiorno e di lavoro. Quest’ultimo può essere rilasciato se diverse condizioni sono soddisfatte sia dalla società sia dallo sportivo che intende ingaggiare.
Per quanto riguarda le condizioni poste alla società, quest’ultima deve necessariamente giocare in una delle due leghe superiori del Paese. Inoltre non può prestare dei giocatori a leghe inferiori. Precisazioni più dettagliate sui criteri che la società deve adempiere si trovano al n. 4.7.11.2.1 delle istruzioni LStrI.
Per quanto riguarda le condizioni concernenti il profilo dello sportivo, quest’ultimo deve soddisfare diversi criteri d’ammissione illustrati al n. 4.7.11.2.2 delle istruzioni LStrI.
Soggiorni finalizzati al perfezionamento professionale
Sì, per l’esercizio di un’attività lucrativa occorre avere un permesso di soggiorno. Questo titolo di soggiorno può essere rilasciato soltanto se lo stage è parte integrante degli studi. Inoltre, le domande per l’ottenimento del permesso vengono presentate di regola da una delle associazioni che organizzano tirocini per gli studenti come l’IAESTE o l’AIESEC che collocano praticanti in aziende svizzere e accompagnano gli studenti stranieri durante il loro soggiorno nel nostro Paese. Al contempo garantiscono che gli studenti svizzeri interessati possano a loro volta accedere a posti di stage all’estero.
Dopo aver concluso in Svizzera la loro formazione o il loro perfezionamento professionale, i cittadini di Stati terzi titolari di un diploma di una scuola universitaria svizzera possono rimanere altri 6 mesi per trovare un impiego in linea con il loro titolo di studio. Possono essere ammessi in deroga dal principio della priorità degli Svizzeri e dei cittadini dell’UE/AELS se la loro attività professionale comporta un interesse scientifico o economico preponderante.
Scuole universitarie svizzere riconosciute o accreditate
Sì, nel quadro di un soggiorno in Svizzera finalizzato al perfezionamento o alla formazione presso un’università o una scuola universitaria professionale, le autorità cantonali competenti possono autorizzare lo svolgimento parallelo di un’attività accessoria conformemente all’articolo 38 OASA se sono rispettate alcune condizioni. Infatti, gli stranieri possono svolgere un’attività lucrativa al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione se l’orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche. La direzione della scuola deve comunque attestare che tale attività sia compatibile con il programma d’insegnamento e non prolunghi gli studi. Inoltre tale attività può essere esercitata se vi è la domanda di un datore di lavoro e se sono rispettate le condizioni lavorative e salariali vigenti.
Per maggiori informazioni ci si rivolga all’autorità cantonale in materia di migrazione e preposta al mercato del lavoro.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Sicurezza sociale (AVS/AI, LPP, LAINF ecc.)
Puoi chiedere alle diverse assicurazioni sociali di stabilire un estratto conto relativo al tuo saldo attivo.
- AVS/AI à rivolgiti alla tua cassa di compensazione oppure consulta il sito AVS:
Domanda estratto del conto
- LPP (cassa pensione, secondo pilastro) à rivolgiti alla tua cassa pensione (ovvero la cassa pensione presso la quale ti ha iscritto il tuo datore di lavoro)
Troverai le informazioni sul tema (in dodici lingue) sul sito informativo dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS:
Assicurazioni sociali: soggiorno in Svizzera e partenza
Ricongiungimento familiare
Conformemente all’articolo 26 OASA, i familiari di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa se vi è la domanda di un datore di lavoro e se le condizioni lavorative e salariali nonché le condizioni personali sono soddisfatte.
Per contro, il coniuge e i figli di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno possono esercitare un’attività lucrativa senza ulteriore procedura di autorizzazione (art. 27 OASA). Tuttavia, la durata dell’attività lucrativa svolta dal coniuge e dai figli della persona titolare del permesso di soggiorno è limitata alla durata di validità del permesso di quella persona.
Le precisazioni di cui al n. 4.4.1 delle istruzioni LStrI sono disponibili qui:
Istruzioni LStrI, capitolo 4 (PDF, 1 MB, 01.06.2024)
Ultima modifica 29.12.2021