Regolamentazione uniforme per la coercizione di polizia nell’ambito di competenza della Confederazione; Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo all’impiego della coercizione

Berna, 18.01.2006 - Berna, 18.01.2006. L’impiego della coercizione di polizia nell’ambito di competenza della Confederazione sarà disciplinato in modo uniforme. Mercoledì il Consiglio federale ha varato il messaggio relativo all’impiego della coercizione. La nuova legge si applica agli organi di polizia federali e, qualora eseguano su mandato delle autorità federali rinvii di stranieri e trasporti di persone all’interno della Svizzera, anche a quelli cantonali.

La regolamentazione unitaria e chiara garantisce un impiego proporzionato di eventuali misure di coercizione di polizia. L’impiego di violenza fisica, di mezzi ausiliari e di armi deve essere adeguato alle circostanze e deve rispettare quanto più possibile l’integrità della persona interessata. I mezzi ausiliari permessi sono le manette, altri mezzi per immobilizzare nonché i cani di servizio. È vietato per contro l’impiego di misure che possano ostruire le vie respiratorie o pregiudicare in modo rilevante la salute della persona interessata. Non è permesso l’impiego di dispositivi destabilizzanti che producono elettrochoc (cosiddetti taser).

Nessun uso improprio di medicinali

La legge sull’impiego della coercizione disciplina inoltre l’assistenza medica e l’impiego di medicinali. I medicinali possono essere prescritti o dispensati soltanto per scopi medici. I medicinali non possono essere somministrati per uno scopo diverso da quello originale e in luogo dei mezzi ausiliari della coercizione di polizia, per tranquillizzare o narcotizzare una persona. Le autorità d’esecuzione possono affidare compiti implicanti l’impiego della coercizione di polizia soltanto a persone formate in modo specifico a tal fine.


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Ultima modifica 30.01.2024

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