Perseguimento più efficace grazie all'unificazione della procedura penale - Il Consiglio federale mette in consultazione un pacchetto di riforme

Berna, 27.06.2001 - La procedura penale svizzera va unificata, soprattutto al fine di combattere in modo più efficace la criminalità transnazionale. Mercoledì il Consiglio federale ha messo in consultazione gli avamprogetti di un Codice di procedura penale svizzero e di procedura penale minorile. Considerando la dimensione e l'importanza del pacchetto di riforme, la consultazione durerà fino alla fine del mese di febbraio 2002.

Attualmente ogni Cantone dispone del proprio codice di procedura penale; esistono inoltre tre leggi di procedura penale a livello federale (Procedura penale federale, Procedura penale militare, Diritto penale amministrativo). Da quando la criminalità transnazionale si è intensificata, questo insieme composito di procedure penali costituisce sempre di più un ostacolo per un perseguimento efficace. L'unificazione della procedura penale non si prefigge soltanto di rendere il perseguimento penale più efficace, ma permetterà anche di elevare il grado di sicurezza del diritto e di garantire l'uguaglianza giuridica. L'attuale dispersione normativa risulta infatti essere svantaggiosa sia per i cittadini che per gli avvocati.

Il Procuratore pubblico al centro della procedura preliminare

L'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero è stato elaborato dal prof. Niklaus Schmid, fino al 1999 ordinario di diritto penale e di procedura penale all'Università di Zurigo, in collaborazione con un gruppo d'accompagnamento del DFGP. L'avamprogetto fa riferimento alle linee direttrici tracciate dalla Commissione peritale sull'unificazione della procedura penale, nel suo rapporto "De 29 à l'unité" pubblicato nel 1998. La riforma rispetta il principio secondo il quale occorre interferire il meno possibile nella sovranità organizzativa cantonale. Una vera unificazione non può tuttavia essere conseguita senza ingerenze. Occorre quindi soprattutto scegliere un modello di perseguimento penale valido per tutta la Svizzera: va cioè stabilito se al centro della procedura preliminare deve essere posto il giudice istruttore o il procuratore pubblico.

Il modello Procuratore pubblico sta alla base dell'avamprogetto. Il vantaggio di tale modello risiede nel fatto che nella procedura preliminare non deve più aver luogo un trapasso di competenze fra giudice istruttore e procuratore pubblico, evitando in tal modo un notevole dispendio in termini di tempo e di persone. Viene quindi ottenuta una maggior efficienza, particolarmente importante in casi di criminalità organizzata e di criminalità economica. Per tale motivo in Europa il modello Procuratore pubblico è più largamente diffuso rispetto al modello giudice istruttore. Per i Cantoni ispirati al modello giudice istruttore - attualmente la maggioranza - la transizione verso il modello Procuratore pubblico, con l'introduzione del futuro Codice di procedura penale, sarà abbastanza laboriosa. Nella prassi e in seno a molte istanze cantonali si rafforza tuttavia la convinzione che il modello Procuratore pubblico costituisca il sistema del futuro. Così dopo Basilea Città e il Ticino, in tempi recenti anche San Gallo e Appenzello Interno sono passati dal modello giudice istruttore a quello Procuratore pubblico.

Per controbilanciare l'importanza accordata al Procuratore pubblico l'avamprogetto introduce garanzie giuridiche più estese in favore dell'imputato e della vittima. In tal senso un tribunale delle misure coercitive ordinerà i relativi provvedimenti richiesti dal Procuratore pubblico (p. es. arresto, perquisizione domiciliare). Presso tale tribunale potrà ugualmente essere impugnato ogni atto procedurale del Procuratore pubblico.

Regole consolidate e novità

L'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero riprende numerose regolamentazioni cantonali, consolidate nella pratica, e apporta contemporaneamente delle novità: con una misurata applicazione del principio di opportunità sarà possibile in certi casi prescindere dal perseguimento penale. L'avamprogetto riprende il postulato della protezione dei testimoni, estendendo però le misure di protezione a tutte le persone che prendono parte al procedimento (persone informate sui fatti, traduttori). Un primo passo verso la mediazione viene intrapreso grazie all'adozione di una disposizione ai sensi della quale il Procuratore pubblico è tenuto in determinati casi a condurre un tentativo di conciliazione. Sotto il titolo procedura abbreviata viene proposta l'introduzione in Svizzera di una sorta di "plea bargaining" (possibilità conferita all'imputato e alle autorità inquirenti di accordarsi sulla sentenza e sulla pena, al fine di abbreviare la procedura). È inoltre previsto il cosiddetto "avvocato della prima ora": gli imputati provvisoriamente fermati dalla polizia possono da subito intrattenersi liberamente con i loro difensori, i quali possono presenziare anche agli interrogatori.

L'avamprogetto comprende più di 500 articoli. Tale estensione è necessaria anche per un'unificazione effettiva della procedura penale. Infatti, se i numerosi aspetti dell'avamprogetto fossero disciplinati soltanto in modo sommario, a livello cantonale le varie disposizioni sarebbero oggetto di un'interpretazione estremamante differenziata.

Separazione della procedura penale ordinaria da quella minorile

In ragione del carattere spiccatamente educativo della procedura penale minorile, che la differenzia sostanzialmente dall'orientamento della procedura penale applicabile agli adulti, la procedura penale minorile svizzera è posta in consultazione come avamprogetto distinto. L'avamprogetto elaborato da Jean Zermatten, presidente del Tribunale dei minorenni di Sion, è stato concepito come una legge indipendente. Esso si fonda sulla procedura penale svizzera e disciplina le disposizioni procedurali divergenti applicabili ai minorenni unicamente dove si rivela necessario. Il perseguimento penale si conformerà, con alcune modifiche, al modello Magistrato dei minorenni, attualmente diffuso nella Svizzera occidentale.


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Ultima modifica 30.01.2024

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