Disciplinare in modo completo gli esami genetici sull'essere umano - Il Consiglio federale pone chiari limiti

Berna, 11.09.2002 - Le condizioni per gli esami del patrimonio genetico umano devono essere disciplinate in modo completo. La regolamentazione è volta a proteggere la dignità umana, a impedire abusi e a garantire la qualità degli esami. Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano.

Gli esami genetici sull'essere umano contribuiscono a diagnosticare, prevenire e curare malattie finora incurabili. Permettono inoltre di determinare eventuali predisposizioni a malattie prima che si manifestino i sintomi clinici (presintomatici). Esse sollevano quindi questioni particolarmente delicate di carattere etico, psichico e sociale. Il disegno di legge stabilisce principi generali per gli esami genetici, in particolare che nessuno può essere discriminato a causa del suo patrimonio genetico e ne disciplina l'applicazione nei diversi settori.

Garantire la qualità degli esami

Data la complessità degli esami genetici e la difficile interpretazione dei relativi risultati, il disegno pone l'accento sulla garanzia della qualità. I test genetici non possono essere consegnati a qualsiasi persona. I laboratori che effettuano esami genetici devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità federale competente. Il disegno prevede inoltre l'istituzione di una Commissione di esperti per gli esami genetici.

Nessun "figlio su misura"

Gli esami genetici a fini medici (inclusi gli esami prenatali e i depistaggi genetici) devono avere uno scopo profilattico o terapeutico oppure servire a operare scelte di vita o di pianificazione familiare. Possono essere prescritti soltanto da un medico e devono essere accompagnati da una consulenza completa. Un esame prenatale non può essere effettuato per cercare caratteristiche dell'embrione o del feto che non incidono direttamente sulla sua salute. Gli esami volti ad accertare il sesso del nascituro sono permessi soltanto per poter diagnosticare una malattia. Il disegno di legge vieta così la produzione di "figli su misura".

Divieto nell'ambito del lavoro e della responsabilità civile

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non può, in linea di principio, né domandare un esame presintomatico né utilizzare i risultati di tale esame già effettuato in precedenza. Sono previste eccezioni se il luogo di lavoro può comportare una malattia professionale, rischi di un grave danno all'ambiente o rischi eccezionali di infortunio o di danni alla salute di terzi. Nell'ambito della responsabilità civile, sono esclusi gli esami presintomatici nonché la richiesta e l'utilizzo dei risultati di esami presintomatici o prenatali già effettuati.

Regolamentazione differenziata per le assicurazioni

Le assicurazioni non possono esigere da un proponente un esame genetico. In diversi settori assicurativi (in particolare le assicurazioni sociali e la previdenza professionale) sono altresì vietate la richiesta e l'utilizzazione dei risultati di esami precedenti. Negli altri settori delle assicurazioni private, la richiesta dei risultati di esami precedenti è permessa se questi ultimi hanno fornito risultati attendibili, rilevanti per il calcolo dei premi.A favore dell'assicurato con rischi elevati, è prevista una disposizione che vieta l'acquisizione di esami nel caso in cui venga stipulata un'assicurazione sulla vita con una somma assicurata fino a 400 000 franchi e un'assicurazione non obbligatoria contro l'invalidità con una rendita annuale di massimo 40 000 franchi.

Test prenatale di paternità soltanto dopo un colloquio di consulenza

Il disegno di legge disciplina anche l'allestimento di profili di DNA disposti nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo al fine di determinare la filiazione o l'identità di una persona, ma anche quelli operati su iniziativa di un privato senza che siano ordinati dall'autorità (ad es. analisi private sulla paternità). Particolarmente delicati sono gli accertamenti prenatali della paternità. Il disegno non vieta tali accertamenti, ma esige che prima sia effettuato un approfondito colloquio di consulenza con la gestante.

Le condizioni a cui è possibile allestire un profilo di DNA a fini penali e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse sono disciplinate dalla legge sui profili di DNA, attualmente discussa in Parlamento.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48



Pubblicato da

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 26.06.2024

Inizio pagina

Abbonamenti alle news

Sul portale del Governo svizzero potete abbonarvi ai comunicati stampa dell'UFG

https://www.ejpd.admin.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-23219.html