Meno ostacoli per i disabili - La legge sui disabili entra in vigore il 1° gennaio 2004
Berna, 25.06.2003 - Mercoledì il Consiglio federale ha posto in vigore la legge sui disabili con effetto al 1° gennaio 2004. La nuova legge permetterà tra l'altro ai circa 700 000 disabili che vivono in Svizzera un accesso agevolato ai trasporti e agli edifici pubblici.
Il 1° gennaio 2004 entreranno inoltre altre revisioni di leggi che tengono debitamente conto delle necessità dei disabili (telecomunicazioni, statistica federale, formazione professionale, circolazione stradale). L'entrata in vigore dell'adeguamento del diritto fiscale è prevista per il 1° gennaio 2005. Infine, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare le pertinenti ordinanze d'esecuzione.
La nuova legge sui disabili permetterà di realizzare una rete di trasporti pubblici quanto più completa anche per i disabili. Le imprese di trasporto pubblico sono obbligate a migliorare progressivamente i loro servizi, adeguando completamente alle esigenze dei disabili gli impianti di comunicazione e di distribuzione dei biglietti entro dieci anni e gli edifici, gli impianti e i mezzi di trasporto entro venti anni al massimo. La Confederazione e i Cantoni verseranno aiuti finanziari. Il contributo della Confederazione sarà di 300 milioni di franchi.
Accesso agevolato a costruzioni e impianti pubblici
L'accesso dei disabili a edifici e impianti destinati al pubblico deve essere agevolato. Tale è il caso per costruzioni ex novo e per impianti che devono essere rinnovati; quest'ultimi devono tenere conto delle esigenze dei disabili. Se il proprietario dell'immobile non rispetta tale obbligo, un disabile o un'organizzazione riconosciuta d'aiuto ai disabili può far imporre i relativi provvedimenti mediante ricorso o azione.
Prestazioni adeguate da parte dell'ente pubblico
La nuova legge obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a offrire tutte le loro prestazioni in modo che anche i disabili ne possano fruire senza svantaggi. Ne consegue che, per esempio, gli atti o le offerte in Internet devono essere disponibili in una forma accessibile agli ipovedenti. Come per il diritto d'accesso alle costruzioni, anche in questo caso è data la possibilità di ricorso o azione.
Tutelato il principio della proporzionalità
Sia il diritto d'accesso a costruzioni e impianti sia quello di poter usufruire delle prestazioni possono essere fatti valere soltanto nella misura in cui rispettino il principio della proporzionalità. In caso di conflitto occorre dunque procedere a una ponderazione degli interessi. La legge sancisce che nel caso di rinnovo il proprietario dell'immobile è tenuto a effettuare adeguamenti soltanto per un ammontare corrispondente al 20 per cento dei costi di rinnovo o al 5 per cento del valore assicurativo dell'edificio.
Ufficio per le pari opportunità dei disabili
Al momento dell'entrata in vigore della legge la segreteria generale del DFI istituirà un Ufficio per le pari opportunità dei disabili. Tale Ufficio promuove in particolare l'informazione sulle esigenze dei disabili, avvia o sostiene programmi e campagne d'informazione, coordina le attività delle varie istituzioni pubbliche e private attive in questo ambito e analizza periodicamente l'efficacia delle misure prese.
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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48
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Ultima modifica 26.06.2024