Impiego della coercizione di polizia: disciplinamento federale per i rinvii - Il DFGP invia il progetto di legge in consultazione

Berna, 24.11.2004 - L'impiego della coercizione di polizia nel caso di rinvii di cittadini stranieri va disciplinato in modo chiaro e unitario. Mercoledì il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha inviato in consultazione fino alla fine di febbraio del 2005 l'avamprogetto relativo a una legge federale sull'impiego della coercizione di polizia. I disciplinamenti proposti si applicheranno pure ai trasporti coatti di detenuti all'interno del nostro Paese su mandato delle autorità federali.

In seguito ad alcuni incidenti accaduti in occasione dei rinvii forzati, nel 2002, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) ha deciso d'emanare a titolo di misure d'urgenza delle raccomandazioni all'attenzione degli organi d'esecuzione e ha chiesto al DFGP di preparare una normativa federale in materia. Il progetto di legge elaborato da un gruppo d'esperti vuole garantire che un eventuale impiego della coercizione di polizia sia proporzionato, ossia adeguato alle circostanze, e rispetti nella misura del possibile l'integrità delle persone interessate.

La salute non deve essere messa in pericolo

L'avamprogetto menziona i mezzi ausiliari e le armi ammessi o vietati. Sono ammessi mezzi ausiliari come manette, ceppi nonché lacci per immobilizzare. È invece vietato l'impiego di caschi integrali, bavagli o altri mezzi che potrebbero ostruire le vie respiratorie. Sono pure vietate determinate tecniche per l'uso della forza fisica che possono nuocere gravemente alla salute delle persone coinvolte (ad. es. tecniche d'immobilizzazione che impediscono la respirazione). L'uso di armi (manganelli e bastoni di difesa nonché dispositivi che producono elettrochoc) deve costituire soltanto un provvedimento di ultima risorsa.

L'avamprogetto disciplina inoltre l'assistenza medica e l'impiego di medicamenti. È vietato un uso improprio dei medicamenti in luogo e vece dei mezzi ausiliari della coercizione di polizia. Una persona di cui si presume che sia pericolosa per gli altri o per sé stessa o che trasporti oggetti pericolosi, può essere perquisita o sottoposta a un esame corporale effettuato da un medico. Conformemente all'avamprogetto le autorità preposte all'esecuzione possono attribuire compiti suscettibili di richiedere l'impiego della coercizione di polizia soltanto a persone formate in modo specifico a tal fine.


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Ultima modifica 30.01.2024

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