Regole semplici per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati - Il Consiglio federale pone in vigore per il 1° agosto 2004 la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Berna, 10.06.2004 - I valori patrimoniali confiscati saranno in futuro ripartiti secondo regole semplici e chiare tra le autorità partecipanti al procedimento penale. Il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1°agosto 2004 la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Per promuovere la collaborazione tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle dei Cantoni e al fine di evitare conflitti di interesse, la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati prevede una chiave di ripartizione fissa:

  • l'ente pubblico (la Confederazione o il Cantone) che ha condotto il procedimento e pronunciato la confisca riceve i 5/10 dei valori confiscati; esso riceve la parte più consistente, poiché svolge la maggior parte del lavoro.
  • La Confederazione riceve i 3/10 dei valori confiscati per il suo sostegno ai Cantoni nella lotta contro la criminalità. Tale quota compensa inoltre in parte i costi supplementari che la Confederazione è chiamata a sostenere a seguito del potenziamento dell'apparato di perseguimento penale avviato in base al "progetto efficienza".
  • Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati, ottiene i 2/10. Detto Cantone è così indennizzato per la sua collaborazione. Questa quota vuole impedire che il Cantone avvii essi stesso una procedura di confisca per garantirsi una parte degli importi confiscati.
    L'Ufficio federale di giustizia è responsabile della procedura di ripartizione interna dei valori confiscati.

La legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati istituisce inoltre la base legale per la conclusione di accordi internazionali di ripartizione. Di regola sono previste quote uguali per tutti gli Stati partecipanti. La conclusione di accordi internazionali di ripartizione spetta all'Ufficio federale di giustizia che lavora in stretta collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I valori confiscati che provengono dalla corruzione o dall'infedeltà nella gestione pubblica di capi di Stato o funzionari esteri sono restituiti, come finora, allo Stato estero leso.


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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


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Ultima modifica 30.01.2024

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