Perseguimento efficace dei reati più gravi; Il Consiglio federale pone in vigore le modifiche legali al 1° gennaio 2011

Berna, 02.11.2010 - La Svizzera intende garantire il perseguimento efficace, trasparente e completo dei reati di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Ha posto in vigore le modifiche legali necessarie al 1° gennaio 2011.

Le modifiche del Codice penale e del Codice penale militare comprendono in particolare l'introduzione della nuova fattispecie dei crimini contro l'umanità e la definizione dettagliata del concetto di crimini di guerra. Sono considerati crimini contro l'umanità reati quali l'omicidio intenzionale, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, il far sparire persone, la tortura, i reati sessuali o la deportazione commessi nel quadro di un esteso e sistematico attacco contro la popolazione civile. Il diritto penale svizzero punisce già tali reati, ma non conosce l'aggravante dell'attacco contro la popolazione civile, il quale rende tali reati particolarmente riprovevoli.

Attualmente i crimini di guerra - come gli attacchi contro la popolazione civile, l'arruolamento di bambini o l'impiego di armi vietate - sono punibili soltanto sulla base di un rinvio generico al diritto umanitario internazionale. Ora il diritto penale svizzero specifica nel dettaglio tali crimini. Sono inoltre previste modifiche di lieve entità della fattispecie del genocidio, introdotta nel diritto penale nel 2000.

Ridefinite le competenze

Sono inoltre state ridefinite le competenze in materia di perseguimento penale. In linea di massima, in tempo di pace compete al Ministero pubblico della Confederazione perseguire i reati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La competenza della giustizia militare è circoscritta ai reati commessi da o nei confronti di militari dell'esercito svizzero. In caso di guerra, tuttavia, il perseguimento penale è di competenza esclusiva della giustizia militare.

Perseguimento di reati commessi all'estero

Alla Svizzera compete altresì il perseguimento dei reati commessi all'estero, purché l'autore del reato si trovi in Svizzera e non possa essere estradato o consegnato a un tribunale penale internazionale. Anche in futuro quindi chi si è macchiato di gravi crimini non troverà "rifugio" in Svizzera. Al contempo un disposto procedurale garantisce che nessuna autorità di perseguimento penale debba avviare una dispendiosa procedura contumaciale in assenza di legami con la Svizzera o condurre processi con scarse possibilità di riuscita per l'impossibilità di raccogliere prove.

La Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) nel 2001, creando in una prima tappa le basi legali immediatamente necessarie alla cooperazione con detta Corte. Con le presenti modifiche il diritto penale svizzero è ora perfettamente conforme allo Statuto di Roma.


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Ultima modifica 30.01.2024

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