Il Consiglio federale intende migliorare l’applicabilità del Codice di procedura penale

Berna, 01.12.2017 - Il Consiglio federale intende migliorare l’applicabilità del Codice di procedura penale apportando modifiche mirate. La revisione limita moderatamente i diritti di partecipazione per impedire che gli imputati possano concordare le loro dichiarazioni. Inoltre il Consiglio federale intende rafforzare la posizione delle vittime di reati. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017 ha posto in consultazione un corrispondente progetto.

Già poco dopo l'entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero (CPP) il 1° gennaio 2011, gli esperti del settore hanno sollevato critiche in merito a singole disposizioni che evidenziano aspetti problematici. Anche in Parlamento sono stati presentati diversi interventi parlamentari che chiedono modifiche mirate del CPP. Con la trasmissione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale), il Parlamento ha quindi deciso di procedere a una verifica complessiva e a una revisione generale del CPP. A tal fine l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della prassi e del mondo accademico per chiarire in che misura il CPP abbia dato buoni risultati. Il progetto posto in consultazione prevede la modifica delle disposizioni che hanno comportato difficoltà nell'applicazione del CPP.

Diritti di partecipazione al centro delle critiche

Il punto maggiormente criticato del diritto attualmente in vigore è la regolamentazione dei diritti di partecipazione, che permette alle parti di presenziare a tutte le assunzioni di prove e soprattutto agli interrogatori dei coimputati. Questo diritto risulta problematico in quanto consente ai coimputati di concordare le loro dichiarazioni. Pertanto in futuro i diritti di partecipazione saranno limitati se vi è il timore che l'imputato possa adeguare le proprie dichiarazioni a quelle dell'interrogato. Si tratta soprattutto del caso in cui l'imputato non è ancora stato interrogato in merito ai fatti. Tale limitazione sarà però moderata, dato che i diritti di partecipazione controbilanciano la posizione forte del pubblico ministero nella procedura preliminare.

Tenere conto delle richieste delle vittime

In base alla recente valutazione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), si propongono due modifiche nella procedura del decreto d'accusa. Per poter elaborare l'accaduto, per molte vittime è importante che i reati subiti siano giudicati da un giudice in una procedura ordinaria. Per tale motivo la procedura del decreto d'accusa va esclusa se la vittima partecipa al procedimento penale e si prevede una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o una pena detentiva superiore a quattro mesi. Inoltre, in futuro, nel contesto della procedura del decreto d'accusa, il pubblico ministero potrà giudicare anche determinate pretese civili.

Modifiche dei rimedi giuridici

D'ora in poi potranno essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale soltanto le decisioni dei tribunali d'appello cantonali conformemente al principio sancito dalla legge sul Tribunale federale. Di conseguenza, le deroghe attualmente previste nel CPP saranno eliminate, contribuendo così anche a sgravare il Tribunale federale. Oggi, infatti, determiniate decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi possono essere impugnate direttamente dinnanzi al Tribunale federale, attribuendogli così i compiti di una prima giurisdizione di ricorso in violazione del sistema giudiziario.

La revisione prevede inoltre che, oltre all'imputato, in futuro anche il pubblico ministero potrà impugnare le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione preventiva e di sicurezza. In questo modo si àncora nel CPP la giurisprudenza del Tribunale federale. Tuttavia, per i reclami del pubblico ministero contro le decisioni di carcerazione del giudice dei provvedimenti coercitivi si applicherà una procedura di reclamo accelerata anziché quella ordinaria.

Ulteriori elementi sottoposti a revisione

Per motivi legati allo Stato di diritto, a partire da una determinata entità della pena, il pubblico ministero sarà obbligato a interrogare l'imputato prima di emanare un decreto d'accusa. Inoltre, in futuro non sarà più chi dirige il procedimento (perlopiù il pubblico ministero) a designare il difensore d'ufficio, bensì un servizio indipendente. In tal modo si tiene conto della critica secondo cui il diritto vigente consente al pubblico ministero di determinare il rappresentante della controparte.

Infine, saranno leggermente allentati i requisiti per ordinare la carcerazione preventiva e di sicurezza in caso di rischio di recidiva.

La consultazione relativa alla modifica del CPP si concluderà a metà marzo 2018.


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Ultima modifica 26.06.2024

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