Migliorare l’applicabilità del diritto processuale penale
Berna, 28.08.2019 - Il Consiglio federale intende migliorare l’applicabilità del diritto processuale penale. Nella sua seduta del 28 agosto 2019, ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il pertinente messaggio all’attenzione del Parlamento. Poiché il Codice di procedura penale ha dato buoni risultati, la revisione si limita a modificare singoli punti.
Già poco dopo l’entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP), il 1° gennaio 2011, gli addetti ai lavori si sono espressi criticamente sulla sua applicazione, facendo rilevare diversi problemi causati da singole disposizioni. Anche in Parlamento fin da questa prima fase sono stati depositati interventi parlamentari che chiedevano modifiche mirate del CPP. Con l’adozione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale), il Parlamento ha infine deciso di procedere a una verifica globale del CPP.
La valutazione dei risultati della procedura di consultazione evidenzia un sostanziale consenso nei confronti delle modifiche proposte. Il Consiglio federale mantiene pertanto i tratti essenziali dell’avamprogetto. Riprendendo la richiesta della maggioranza dei partecipanti alla consultazione, la revisione si limita a rivedere i punti che si sono rivelati problematici nella pratica.
Limitazione moderata dei diritti di partecipazione
Al centro del dibattito pubblico ci sono stati in particolare i cosiddetti diritti di partecipazione al procedimento penale. Il diritto vigente consente agli imputati di partecipare a tutte le assunzioni di prove e in particolare anche agli interrogatori di coimputati. Questo risulta problematico perché consente all’imputato di adeguare le sue dichiarazioni a quelle del coimputato, il che può favorire, in un procedimento con più imputati, alcuni di loro rispetto ad altri.
Nella consultazione le nuove disposizioni proposte dal Consiglio federale sono state contestate. Il disegno ha tenuto conto di tali critiche e la normativa è stata modificata. In futuro dunque il diritto di partecipare di un imputato potrà essere limitato finché questi non si sarà espresso in merito all’oggetto dell’interrogatorio. Dal momento che i diritti di partecipazione costituiscono un contrappeso importante alla posizione strutturalmente forte del pubblico ministero, non vengono comunque ridotti al minimo garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come chiesto invece da singoli partecipanti alla consultazione.
Profili del DNA anche per reati già commessi o per quelli futuri
Anche in merito ai requisiti sull’allestimento di profili del DNA vi è una novità. D’ora in poi la legge stabilisce espressamente che i profili del DNA potranno essere allestiti non solo per accertare il reato oggetto del procedimento in corso, ma anche per chiarire altri reati che si sospetta siano stati commessi dall’imputato o che potrebbero essere da lui commessi in futuro. In ogni caso si potrà allestire un profilo del DNA per accertare un reato futuro solamente se l’imputato è condannato per un altro reato, ossia anche in futuro non si potranno allestire profili del DNA di routine. Nella seduta odierna, il Consiglio federale ha nel contempo posto in consultazione la revisione della legge sui profili del DNA.
Ulteriori punti oggetto di revisione
Il Consiglio federale intende inoltre rafforzare la posizione delle vittime e dei loro congiunti nell’ambito del procedimento penale. In particolare alle vittime sarà in futuro accordato il gratuito patrocinio anche quando nel processo penale propongono esclusivamente un’azione penale, senza far valere pretese civili. Inoltre d’ora in avanti il pubblico ministero potrà decidere anche in merito alle pretese civili. Il Consiglio federale vuole ora espressamente esentare la vittima e i suoi congiunti dall’obbligo di rimborsare allo Stato le spese derivanti dal gratuito patrocinio.
Altri punti della revisione:
- il pubblico ministero sarà obbligato a interrogare l’imputato, anche nella procedura del decreto d’accusa, se si profila una pena detentiva senza la condizionale;
- in caso di decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione preventiva e di sicurezza, il pubblico ministero potrà ora interporre reclamo;
- i requisiti per disporre la carcerazione preventiva e di sicurezza per rischio di recidiva sono meno severi di modo da poterla ordinare anche in assenza di precedenti penali.
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Ultima modifica 26.06.2024