Contributi di mantenimento: aiuto all’incasso unificato su scala svizzera
Berna, 06.12.2019 - L’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia sarà unificato a livello svizzero. Nella sua seduta del 6 dicembre 2019, il Consiglio federale ha approvato e posto in vigore al 1° gennaio 2022 la rispettiva ordinanza sull’aiuto all’incasso (OAInc). In futuro sarà garantita, in tutti i Cantoni, la parità di trattamento delle persone aventi diritto al mantenimento, se non ricevono i contributi di mantenimento loro assegnati.
Dopo la separazione si pone la questione dei contributi di mantenimento che un partner deve all’altro e ai figli comuni per coprire i bisogni quotidiani. Questi contributi possono essere fissati in una convenzione oppure dal giudice. Se l’avente diritto non riceve i contributi di mantenimento in modo regolare o tempestivo, nel Codice civile il legislatore ha obbligato l’ente pubblico ad aiutare figli e coniugi a incassare i contributi di mantenimento. Finora, erano i Cantoni a definire concretamente l’organizzazione dell’aiuto all’incasso. L’esecuzione molto diversa a seconda del Cantone, comportava tuttavia non solo una disparità di trattamento, ma anche una grande incertezza del diritto.
Catalogo minimo e uniforme di prestazioni
Con l’adozione dell’ordinanza sull’aiuto all’incasso, il Consiglio federale intende raggiungere la parità di trattamento su scala nazionale. L’ordinanza costituisce la base dell’attività degli uffici specializzati che devono fornire l’aiuto all’incasso nei Cantoni. L’ufficio specializzato interviene su richiesta dell’avente diritto e fornisce le prestazioni che, secondo il suo apprezzamento, ritiene adeguate nel singolo caso. A tale proposito l’ordinanza prevede un catalogo minimo di prestazioni che ogni ufficio specializzato deve fornire, come, ad esempio, svolgere un colloquio di consulenza personale con l’avente diritto, prendere contatto per scritto con il debitore del mantenimento, avviare la procedura di esecuzione, presentare una diffida al debitore oppure sporgere querela per trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Fanno inoltre parte delle prestazioni in materia di aiuto all’incasso la notifica all’istituto di previdenza o di libero passaggio. In futuro, non sarà più possibile il versamento di prestazioni in capitale del 2° pilastro (previdenza professionale) a chi trascura l’obbligo di mantenimento. Gli uffici specializzati potranno quindi notificare all’istituto di previdenza o di libero passaggio le persone che non adempiono il loro obbligo di mantenimento. Gli istituti di previdenza o di libero passaggio devono, a loro volta, informare senza indugio gli uffici di aiuto all’incasso, se è stato richiesto il versamento del capitale di previdenza.
Sgravio dell’ente pubblico
L’obiettivo della professionalizzazione e del rafforzamento del ruolo degli uffici di aiuto all’incasso è di contribuire allo sgravio dell’ente pubblico per quanto riguarda l’anticipo degli alimenti e l’assistenza sociale.
Nell’ambito della consultazione concernente la nuova ordinanza sull’aiuto all’incasso, l’introduzione di una disposizione federale che disciplini in modo uniforme i requisiti minimi per le prestazioni fornite dall’aiuto all’incasso è stata esplicitamente valutata in modo positivo.
Ai Cantoni sono concessi due anni per attuare gli adeguamenti necessari. L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022. Entro la stessa data, gli istituti di previdenza o di libero passaggio potranno adeguarsi ai nuovi diritti e obblighi di notifica reciproci. In concomitanza con l’ordinanza sull’aiuto all’incasso, il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2022 anche la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio) non ancora entrata in vigore (RU 2015 4299 5017).
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Ultima modifica 26.06.2024