Informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o la persona adottata

Ogni minore adottato ha il diritto di ricevere informazioni sull’identità dei genitori biologici quando raggiunge la maggiore età, o anche prima se può far valere un interesse legittimo. Esso può ugualmente, raggiunta la maggiore età, ottenere delle informazioni sui discendenti diretti dei suo genitori biologici, se i detti discendenti sono maggiorenni e hanno acconsentito.

L’identità del bambino adottato può essere rivelata ai genitori biologici soltanto con l’accordo esplicito dell’adottato se è maggiorenne, e con il consenso del bambino e dei suoi genitori adottivi se è minorenne.

Infine, anche i discendenti diretti dei genitori biologici hanno la possibilità di ricevere delle informazioni sul bambino adottato, a condizione che questi sia maggiorenne e che abbia acconsentito.

Ogni Cantone designa un servizio incaricato di offrire consulenza alle persone alla ricerca di informazioni sui propri genitori o fratelli e sorelle biologici o sul bambino adottato. Elenco degli indirizzi si trova nel documento allegato.

La statistica delle richieste di ricerca delle origini nazionali e internazionali in Svizzera si trova nella sezione Statistiche.

Ultima modifica 30.09.2021

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