Gentili Signore, egregi Signori,
permettetemi di parlare brevemente di due argomenti utilizzati dagli oppositori nella loro campagna contro il progetto di legge.
Si tratta innanzitutto dell'argomento secondo cui sarebbe stato più opportuno optare per un contratto retto dal diritto delle obbligazioni stipulato con atto notarile. In secondo luogo vorrei soffermarmi brevemente sull'obiezione secondo cui la legge sull'unione registrata comporterebbe oneri sproporzionati.
Per quel che concerne il contratto di unione domestica concluso mediante atto notarile
Quando il legislatore si attiva, a mio avviso dovrebbe farlo al fine di ricercare soluzioni che risolvano effettivamente i problemi dei soggetti interessati, senza complicare la situazione. Il consigliere federale Blocher ha già rilevato che le coppie omosessuali possono già oggi regolare contrattualmente numerose questioni. Si tratta tuttavia unicamente di questioni che concernono le relazioni interne alla coppia. Simili questioni possono ad esempio vertere:
- su chi contribuisce, e in che misura, al mantenimento della comunione domestica, oppure
- su chi ha diritto a cosa, il giorno in cui l'unione dovesse sciogliersi.
Non sono tuttavia queste le vere preoccupazioni delle coppie omosessuali; i reali problemi risiedono soprattutto negli ambiti del diritto in materia di stranieri, del diritto fiscale successorio e del diritto delle assicurazioni sociali.
Nelle coppie a nazionalità mista, il diritto di soggiorno del partner straniero è indispensabile affinché la relazione possa essere vissuta in Svizzera. Tuttavia, la legislazione svizzera in materia di stranieri è improntata sul principio secondo cui i cittadini stranieri non hanno diritto all'ottenimento o al prolungamento del permesso di dimora. Un'eccezione è prevista per i coniugi stranieri di un cittadino svizzero.
Al fine di migliorare la posizione giuridica delle coppie omosessuali, è certamente pensabile considerare il contratto di diritto privato come nesso di collegamento atipico, su cui può fondarsi il rilascio del permesso di dimora al partner straniero di un cittadino svizzero. Appare tuttavia estremamente problematico far derivare diritti inerenti alla legislazione in materia di stranieri da un semplice contratto retto dal diritto delle obbligazioni. Questo tipo di contratto, per come è costituito, può essere facilmente rescisso: vi lasciamo immaginare il potenziale di abusi che ne conseguirebbe.
Il vantaggio dell'istituto giuridico dell'unione domestica registrata risiede al contrario nel fatto che soltanto un giudice può disporne lo scioglimento; inoltre, le aspettative derivanti dalla previdenza professionale vengono obbligatoriamente suddivise e, dopo lo scioglimento della relazione, a determinate condizioni devono essere versati anche contributi di mantenimento. I partner che contraggono un'unione domestica registrata assumono pertanto in modo qualificato responsabilità l'uno nei confronti dell'altro.
Non stupisce quindi che, tra le diverse varianti sottoposte a consultazione, il contratto di unione domestica abbia ottenuto il minor numero di consensi. Non sorprende nemmeno che il PACS francese (pacte civil de solidarité), che si fonda su una costruzione di tipo contrattuale, non abbia in alcun modo migliorato la situazione delle coppie a nazionalità mista nell'ambito del diritto in materia di stranieri. La legge sull'unione domestica registrata costituisce quindi una normativa necessaria, mentre il contratto di unione domestica concluso mediante atto notarile non è che un'alternativa inadeguata.
Per quel che concerne gli oneri sproporzionati causati dalla legge sull'unione registrata
L'introduzione di un nuovo istituto giuridico comporta sempre determinati oneri: non posso e non intendo dimostrare il contrario. Dove necessario, occorre adattare i programmi informatici ai costi generati. Anche la legislazione cantonale deve tenere conto del fatto che, oltre ai coniugi, vi saranno anche i partner registrati.
Per quel che concerne la legislazione federale, gli oneri sono già stati in gran parte assorbiti. È vero che, in appendice alla legge sull'unione domestica registrata, sono già state emendate non meno di 30 leggi. Tuttavia, in pratica si è trattato fondamentalmente di aggiungere la menzione del partner registrato.
Una volta entrata in vigore la legge, il dispendio che ne deriverà in fase di esecuzione sarà sicuramente limitato, poiché non ci si attende un numero cospicuo di unioni registrate. Con il tempo qualcosa potrà tuttavia mutare. Non dobbiamo infatti dimenticare che anche nella nostra società occorre ancora una certa dose di coraggio per dichiarare la propria omosessualità a genitori e parenti, ai colleghi di lavoro e in altri ambiti.
È giusto respingere la nuova normativa soltanto perché a usufruire della nuova legge sarà presumibilmente unicamente una piccola parte delle persone di orientamento omosessuale?
La mia risposta è un no convinto. Come il numero esiguo di adozioni non può essere un motivo per rinunciare al diritto di adottare, oppure la scarsa partecipazione degli aventi diritto al voto non può essere un motivo per smantellare la democrazia diretta, nemmeno il numero presumibilmente basso di future registrazioni dell'unione domestica non può essere una ragione per respingere la relativa legge.
La debita presa in considerazione delle richieste delle minoranze, per esigue che possano essere, è al contrario l'espressione di una democrazia intatta.
Ultima modifica 22.04.2005