Il registro fondiario federale, disciplinato agli art. 942 segg. CC, è un registro che da lo stato e la portata dei diritti privati sugli immobili. Contiene il libro giornale, il libro mastro, la descrizione dei fondi, le mappe fondate sopra una misurazione ufficiale, i documenti giustificativi e i registri accessori.
La Svizzera conosce differenti tipi di registri. Accanto al registro fondiario federale si trova ancora le istituzioni cantonali del registro fondiario di cui alcune non esplicano tutti gli effetti del registro fondiario federale (art. 971 segg. CC).
La Confederazione esercita attraverso l'UFRF l'alta sorveglianza in materia di registro fondiario. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia concede ai cantoni, a loro richiesta, l'autorizzazione necessaria per la tenuta del registro fondiario mediante trattamento informatizzato dei dati. Non esiste un registro fondiario centrale che copre tutta la Svizzera.
I Cantoni sono competenti per l'istituzione degli uffici del registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari e l'organizzazione della sorveglianza cantonale. Ad essi compete la tenuta dei registri fondiari, sono responsabili di tutti i danni derivanti d’una tenuta scorretta del registro fondiario (art. 955 CC) e decidono se il registro fondiario debba essere tenuto come registro cartaceo oppure su supporti informatici. Nella maggior parte dei cantoni il registro fondiario è tenuto, del tutto o in parte, su ordinatore (registro fondiario informatizzato).
I cantoni di Uri, Zugo, Nidwaldo, Glarona, Basilea-Città, Sciaffusa, Appenzello Interno e Ginevra possiedono un unico ufficio cantonale del registro fondiario, mentre negli altri cantoni il registro fondiario è organizzato in circondari che raggruppano diversi comuni, oppure vi è un ufficio del registro fondiario per ogni comune. Nei comuni urbani di Winterthur e Zurigo vi possono anche essere più uffici del registro fondiario.
Ultima modifica 27.04.2021