Avviata la procedura di consultazione sulla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento

Berna, 12.05.2010 - Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione sulla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento. I Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento e le altre cerchie interessate hanno tempo fino all’inizio di settembre per esprimersi sulle modifiche che occorre apportare soprattutto alla legge sulle armi. Con il presente progetto il Consiglio federale accoglie alcune richieste formulate nell’iniziativa popolare per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi.

Il progetto è finalizzato alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e dello Strumento ONU per il rintracciamento (avamprogetto II), come richiesto in sostanza dalla mozione Banga del 16 dicembre 2004 (04.3735), dall'interpellanza Banga del 14 dicembre 2005 (05.3803) e dalla mozione Allemann del 21 dicembre 2007 (07.3888).

Il progetto accoglie pure alcune richieste formulate nell'iniziativa popolare per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi. Avviando la procedura di consultazione il Consiglio federale sottolinea la sua intenzione di soddisfare prima delle votazione alcune richieste sollevate dall'iniziativa.

Lotta alla criminalità organizzata transnazionale
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco realizza gli obiettivi sanciti dalla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione) nel settore della fabbricazione e del traffico illeciti di armi. Gli scopi perseguiti sono compatibili con gli interessi e la posizione dichiarata dalla Svizzera, che ha partecipato attivamente all'elaborazione del testo del Protocollo. La marcatura (o contrassegno) delle singole armi da fuoco, la loro registrazione e, se ritenuta opportuna, quella di loro parti, elementi e munizioni, serve per migliorare la prevenzione. Si perseguono scopi preventivi anche con misure di controllo affidabili dell'esportazione, dell'importazione e del transito, come pure per mezzo del rafforzamento della cooperazione e grazie allo scambio d'informazioni fra gli Stati contraenti a livello bilaterale, regionale e internazionale. S'intendono invece ottenere miglioramenti in ambito repressivo mediante un inasprimento delle disposizioni penali, il sequestro e, di regola, la distruzione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni in circolazione illegalmente.

La legislazione svizzera vigente soddisfa già ampiamente i requisiti fissati dal
Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Nella legge sulle armi (avamprogetto I) occorre precisare che l'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) è il servizio competente per il trattamento di richieste di rintracciamento riguardanti Paesi esteri. Inoltre viene aggiunta una disposizione che punisce chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica senza autorizzazione il contrassegno di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori.

Per quanto riguarda le disposizioni internazionali inerenti alle autorizzazioni per l'introduzione sul territorio svizzero, il transito o l'esportazione, si prevede di formulare una riserva al momento dell'adesione al Protocollo, visto che le norme non sono compatibili con l'attuale sistema svizzero delle autorizzazioni. Gli altri adeguamenti possono invece essere eseguiti a livello di ordinanza.

Conservazione più lunga dei dati sulle armi personali consegnate dall'esercito
Lo Strumento ONU per il rintracciamento completa il Protocollo ONU sulle armi da fuoco per quanto riguarda gli aspetti particolari concernenti la marcatura, la registrazione e la cooperazione transfrontaliera. Lo strumento non è giuridicamente vincolante ed esige dagli Stati membri dell'ONU soltanto un impegno politico. L'unica modifica di legge necessaria per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento è stata inserita nell'avamprogetto II. Nella legge federale sui sistemi d'informazione militari viene infatti sancita la proroga della conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale.

Mediante l'avamprogetto II si propone inoltre una modifica della legge sulle armi, la cui necessità è emersa nel contesto dell'applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ovvero i Regolamenti FRONTEX e RABIT. Si tratta di dispensare espressamente anche nella legge sulle armi i collaboratori delle autorità di protezione dei confini degli altri Stati Schengen, che in Svizzera partecipano, insieme al personale omologo svizzero, a impieghi operativi per proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen, dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco e munizioni nonché del permesso di porto di armi da fuoco.


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Ultima modifica 06.02.2024

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