Con questo voto la maggioranza degli elettori ha voluto sottolineare chiaramente come la criminalità straniera rappresenti un serio problema per la Svizzera. Nel rispetto della volontà del Popolo il Consiglio federale attuerà il mandato che gli è stato conferito.
Gli stranieri che hanno commesso uno dei reati indicati dall’iniziativa perderanno automaticamente il diritto di soggiorno e saranno rinviati nel loro Paese di origine.
Già prima della votazione il Consiglio federale aveva evidenziato i problemi di attuazione posti dall’iniziativa. Il capo del DFGP, la consigliera federale Simonetta Sommaruga, allestirà prima di Natale un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del comitato dell’iniziativa e dai rappresentati delle autorità federali e cantonali competenti. Il gruppo sarà incaricato di esaminare le questioni aperte e di presentare una proposta di attuazione che il DFGP sottoporrà successivamente al Consiglio federale. Spetterà poi al Parlamento stilare una lista precisa di reati per i quali sarà prevista l’espulsione.
Il testo dell’iniziativa prevede un termine di cinque anni entro il quale presentare i necessari emendamenti.
Il Parlamento aveva presentato un controprogetto che riprendeva il programma dell’iniziativa ma, a differenza di quest’ultima, includeva tutti i reati gravi e non solo un numero limitato di fattispecie penali.
Il diritto di soggiorno doveva essere revocato allo straniero condannato per un reato per il quale è stata comminata una pena detentiva di almeno un anno oppure allo straniero condannato per un altro reato ad una pena detentiva di almeno due anni. In caso di truffa la durata della pena determinante era di 18 mesi. La controproposta intendeva inoltre revocare il diritto di soggiorno agli stranieri recidivi che sono stati condannati a più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 720 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni.
La controproposta conteneva poi disposizioni per l’integrazione della popolazione straniera.
Il Consiglio federale e il Parlamento avevano raccomandato di respingere l’iniziativa e di accettare l’avamprogetto.
Agli stranieri è applicabile il diritto penale svizzero. Inoltre, già oggi, il diritto di soggiorno può essere revocato dalle autorità cantonali di migrazione agli stranieri che hanno commesso reati. In questi casi lo straniero è allontanato e nei suoi confronti è emanato un divieto di entrata in Svizzera. Questa possibilità vale anche in caso di abuso delle prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale. Se il termine di partenza fissato nella decisione di allontanamento non è rispettato, la polizia può ordinare il rinvio coatto. Le autorità e i tribunali cantonali non seguono tuttavia una prassi uniforme in questo senso e per ogni caso dispongono di un margine di apprezzamento (cfr. prossima domanda).
Attualmente la prassi di autorità cantonali e tribunali in materia di allontanamento e espulsione di stranieri che hanno commesso reati mette in evidenza differenze di applicazione. Le autorità dispongono di un margine di manovra ad esempio per tenere conto delle circostanze personali e famigliari della persona prima di decidere di un ulteriore soggiorno in Svizzera oppure per stabilire se vi è un interesse pubblico preponderante all’allontanamento. L’iniziativa prevede la revoca automatica del diritto di soggiorno in presenza di uno dei reati previsti, indipendentemente dalle circostanze del singolo caso, le quali non sono più prese in considerazione.
La Costituzione prevede che l’Assemblea federale dichiari l’invalidità parziale o totale di un’iniziativa che violi il diritto internazionale cogente (ius cogens) (art. 139 cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale era del parere che l’iniziativa possa essere formulata in modo che il principio di "non refoulement" di diritto internazionale cogente contenuto nella Costituzione federale sia rispettato. Secondo tale principio nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 3 CEDU e art. 25 cpv. 3 Cost.).
La maggioranza del Parlamento sosteneva il parere del Consiglio federale. L’iniziativa è stata pertanto considerata valida e sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
L’iniziativa viola obblighi di diritto internazionale della Svizzera contenuti in accordi internazionali vincolanti per il Paese. In caso di approvazione dell’iniziativa sarebbero violati:
- la Convenzione europea dei diritti dell’uomo CEDU (ad es. art. 8, Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Un intervento è possibile solo per proteggere l’ordine pubblico ed evitare reati);
- l’Accordo di libera circolazione con l’UE (gli stranieri che hanno commesso reati possono essere espulsi solo se rappresentano effettivamente un futuro pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici).
Già prima della votazione il Consiglio federale aveva sottolineato come in caso di approvazione dell’iniziativa si ponessero problemi di attuazione. Spetta ora al Parlamento elaborare una lista precisa di fattispecie penali per cui è prevista l’espulsione e mitigare, o ancor meglio risolvere, il conflitto con la Costituzione e il diritto internazionale.
L’iniziativa presenta un elenco circoscritto di reati che secondo il parere dei suoi autori dovrebbero comportare una revoca automatica del diritto di soggiorno. Questo elenco non tiene conto in alcun modo della gravità del reato. Vi sono ad esempio alcune fattispecie come la truffa o le lesioni gravi, che a seconda del caso potrebbero essere molto gravi, che non sono previste nell’elenco degli autori dell’iniziativa. Il testo dell’iniziativa prevede che il legislatore definisca più dettagliatamente e completi le fattispecie penali.
Secondo l’iniziativa il legislatore deve definire più dettagliatamente, ed eventualmente completare, le fattispecie determinanti per la revoca del diritto di soggiorno. Il Parlamento dove ora emanare un’ordinanza di esecuzione che sarà nuovamente sottoposta a referendum facoltativo.
Non è chiaro poi ad esempio il significato dell’abuso delle prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale che secondo l’iniziativa costituirebbe un motivo di espulsione. Dimostrare in seguito che non era necessario percepire una determinata prestazione è sufficiente per l’espulsione oppure occorre una condanna passata in giudicato?
Ultima modifica 18.05.2020