Domande di riesame e domande multiple
Mezzi d’impugnazione straordinari mirano a mettere in causa il passaggio in giudicato di una decisione o sentenza. Con una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 111b LAsi può essere richiesto il riesame di una decisione passata in giudicato. Una domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c LAsi consente di chiedere una nuova decisione entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione originale di asilo e allontanamento se si sono presentati nuovi fatti essenziali che modificano la valutazione della qualità di rifugiato.
Cambiamento di Cantone
La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo a un Cantone per la durata della procedura d’asilo (Cantone di attribuzione). Il luogo di soggiorno assegnato in un dato Cantone resta valido anche dopo la disposizione dell’ammissione provvisoria. Durante la procedura d’asilo pendente o per la durata dell’ammissione provvisoria lo straniero può presentare in qualsiasi momento alla SEM una domanda di cambiamento di Cantone, ossia una domanda di modifica della decisione d’attribuzione iniziale. Una successiva modifica della decisione d’attribuzione iniziale può avvenire se è rivendicata l’unità della famiglia, se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone e, all’infuori di queste due configurazioni che danno diritto al cambiamento di Cantone, con il consenso di entrambi i Cantoni. Gravi forme di violenza domestica sono considerate una minaccia grave. I rifugiati ammessi provvisoriamente hanno diritto al cambiamento di Cantone fatto salvo l’articolo 63 LStrI. Dopo il passaggio in giudicato della decisione negativa in materia d’asilo senza disposizione dell’ammissione provvisoria, invece, il cambiamento di Cantone di norma non viene più concesso. Le domande di cambiamento di Cantone vanno indirizzate a: Segreteria di Stato della migrazione, Ambito direzionale Asilo, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern.
Asilo accordato a famiglie e ricongiungimento famigliare
Stranieri ai quali in virtù della legge sull’asilo (LAsi) è stato concesso l’asilo in Svizzera come protezione dalla persecuzione o che sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera in virtù della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), a determinate condizioni possono farsi raggiungere dai loro famigliari più stretti (partner e figli minorenni) e includerli nel loro statuto giuridico.
Nel caso dei famigliari di rifugiati riconosciuti con asilo, le condizioni per il ricongiungimento famigliare sono rette dalla legge sull’asilo. L’idea centrale dell’asilo accordato a famiglie è la riunione delle comunità famigliari, se circostanze particolari non vi si oppongono.
Nel caso di rifugiati riconosciuti o altri stranieri ammessi provvisoriamente, in linea di massima sono applicabili le condizioni speciali secondo la LStrI. Viene tra l’altro verificata la disponibilità di un’abitazione conforme alle necessità e l’indipendenza della famiglia dall’aiuto sociale.
Le domande di ricongiungimento famigliare o di inclusione nell’ammissione provvisoria vanno presentate per scritto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Per le domande di stranieri che non rientrano nelle suddette categorie sono competenti gli uffici cantonali preposti alla migrazione.
Fine dell’asilo
La SEM revoca l’asilo se un rifugiato ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.
La qualità di rifugiato è disconosciuta se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali, nonché per i motivi menzionati nell’articolo 1 sezione C numeri 1-6 della convenzione sullo statuto dei rifugiati. Le cosiddette clausole di esclusione di cui nella convenzione sullo statuto dei rifugiati sono legate in parte al comportamento del rifugiato e in parte a cambiamenti nello Stato in cui egli è perseguitato. Entrambe le categorie presuppongono che il rifugiato non necessiti più di protezione.
La legge prevede inoltre una serie di fattispecie che comportano la fine dell’asilo, ad esempio se il rifugiato ha soggiornato per oltre un anno all’estero oppure se ha ottenuto asilo o un permesso di soggiorno di lunga durata in un altro Paese.
Ultima modifica 22.06.2023