Unione domestica registrata tra persone dello stesso in Svizzera
La registrazione dell’unione deve essere effettuata presso l’ufficio dello stato civile. È preceduta dalla procedura preliminare.
L’esecuzione della procedura preliminare compete all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner. Il partner o i partner domiciliati all’estero possono presentare la domanda presso la rappresentanza svizzera competente. Se entrambi i partner sono domiciliati all’estero e uno dei due possiede la cittadinanza svizzera, l’unione do-mestica è preparata dall’ufficio civile incaricato della registrazione. Due partner stranieri domiciliati all’estero non possono contrarre l’unione domestica registrata in Svizzera.
I partner devono dichiarare personalmente all’ufficiale dello stato civile o al consolato svizzero di soddisfare tutte le condizioni per la registrazione dell’unione domestica.
Per contrarre un’unione domestica registrata in Svizzera, i futuri partner devono essere maggiorenni, ossia aver compiuto 18 anni. Inoltre non devono avere legami di parentela troppo stretti. Non è infatti legale contrarre un’unione domestica con un fratello o una sorella, un fratellastro o una sorellastra. Le persone sotto tutela devono avere il consenso del loro tutore. Nessuna unione domestica può essere registrata in presenza di un matrimonio o di un’unione domestica validi. Chiunque intenda registrare un’unione domestica deve accertarsi che la sua precedente unione o il suo precedente matrimonio è stato sciolto o annullato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio dello stato civile o alla rappresentanza svizzera competente.
Per i partner svizzeri
Non è necessario presentare documenti relativi ad eventi già registrati nel registro informatizzato dello stato civile («Infostar»). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio dello stato civile o alla rappresentanza svizzera all’estero competenti per la procedura preliminare. Se un cittadino svizzero non è registrato nel registro dello stato civile, la procedura preliminare dell’unione domestica registrata comporta una nuova registrazione. I partner devono peraltro fornire un certificato di domicilio e presentare un do-cumento di identità.
I documenti di stato civile devono essere originali e recenti.
Per i partner stranieri
Non è necessario presentare documenti relativi ad eventi già registrati nel registro informatizzato dello stato civile («Infostar»). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio dello stato civile o alla rappresentanza svizzera all’estero competenti per la procedura preliminare. Se i dati non sono disponibili nel sistema, il partner straniero è tenuto a procurarsi tutti i documenti necessari alla registrazione del suo stato civile attuale. I documenti relativi alla nascita, al sesso, ai nomi, alla filiazione, allo stato civile e alla nazionalità devono essere presentati in vista della registrazione dei dati aggiornati di stato civile. L’ufficio dello stato civile o la rappresentanza svizzera all’estero compe-tenti forniscono informazioni più specifiche in funzione del Paese d’origine. I partner stranieri devono anche fornire un certificato che attesti il loro domicilio e presentare un documento di identità.
I documenti di stato civile devono essere originali e recenti. I documenti esteri devono generalmente essere legalizzati e tradotti se non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano). La rappresentanza svizzera del Paese che ha rilasciato l’atto fornisce maggiori informazioni a riguardo.
In alcuni casi per entrare in Svizzera per concludere un’unione domestica è necessario un visto. La domanda di visto può essere depositata presso la rappresentanza svizzera all’estero, che la trasmetterà tramite l'UFM all’autorità cantonale competente in materia di migrazione.
L'elenco completo degli uffici dello stato civile è aggiornato regolarmente ed è disponibile sul nostro sito Internet.
L’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile disciplina i costi. La tariffa può variare in funzione del lavoro che l’ufficiale dello stato civile dovrà svolgere. Per mag-giori informazioni rivolgersi all’ufficio dello stato civile.
Il cambiamento dello stato civile di una persona conseguente all’unione domestica deve essere comunicato in particolare nei rapporti con l’amministrazione, al datore di lavoro, alle autorità fiscali, in occasione della conclusione di determinati contratti e alle assicurazioni. I due partner devono anche rinnovare il loro atto di origine depositato presso il controllo degli abitanti.
La conclusione di un’unione domestica non cambia in linea di principio il nome delle persone che la contraggono. La maggior parte dei documenti ufficiali (passaporto, carta di identità, licenza di condurre, ecc.) non deve essere rinnovata. I partner hanno tuttavia il diritto di far registrare il nome del partner sul passaporto. Vedere anche punto 2.12 (Il cognome dopo la registrazione dell’unione domestica).
Gli uffici dello stato civile svizzeri non comunicano automaticamente alle autorità straniere l’unione domestica registrata conclusa in Svizzera. Il partner straniero che ha concluso un’unione domestica in Svizzera deve quindi occuparsi personalmente di far riconoscere l'unione nel suo Paese d’origine, rivolgendosi al suo consolato per informarsi sulle formalità richieste.
Unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso all’estero
È necessario rivolgersi alle autorità competenti del luogo di registrazione dell’unione domestica, o in Svizzera alle ambasciate o ai consolati del Paese in cui avrà luogo la registrazione dell’unione. Solo le autorità straniere possono fornire informazioni vincolanti.
Un’unione domestica validamente registrata all’estero è in linea di principio riconosciuta in Svizzera, a meno che non sia manifestamente contraria all’ordine pubblico o fraudolenta. Un matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera come un’unione domestica registrata.
L’unione domestica o il matrimonio non sono comunicati dalle autorità straniere alle autorità svizzere.
I cittadini svizzeri e gli stranieri domiciliati in Svizzera i cui dati dello stato civile sono disponibili nel registro dello stato civile comunicano l’unione o il matrimonio celebrato all’estero alla rappresentanza svizzera competente e consegnano l’originale dell’atto di unione o di matrimonio. Vedere anche punto 2.2 (Documenti da presentare). La rappresentanza traduce e legalizza i documenti e li trasmette gratuitamente alla Svizzera. In via eccezionale, la comunicazione può essere fatta anche all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile che, se necessario, invia i documenti alla rappresentanza svizzera all’estero competente per la traduzione e la legalizzazione (dietro pagamento di emolumenti).
La trascrizione nel registro dello stato civile dell’unione o del matrimonio conclusi all’estero può richiedere un certo tempo, in particolare quando i documenti esteri devono essere verificati. Si consiglia quindi di contattare con sufficiente anticipo l’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile o la rappresentanza svizzera competenti.
Elenco delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Il soggiorno in Svizzera del partner straniero nel quadro del ricongiungimento famigliare sottostà ad autorizzazione.
L’autorità cantonale competente in materia di stranieri decide in merito al rilascio dell’autorizzazione di soggiorno. La domanda può essere depositata presso la rappresentazione svizzera all’estero, che la trasmette all’autorità competente tramite l'UFM. Per informazioni sulle condizioni di soggiorno rivolgersi alle seguenti autorità:
Effetti dell’unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso
L’unione domestica registrata non ha effetti sui cognomi dei partner. Il partner straniero che abita in Svizzera può dichiarare all’ufficiale dello stato civile che desidera che il suo cognome sottostia al suo diritto nazionale se ha legami stretti con la sua nazionalità.
Per attribuire maggior peso alla loro unione, i partner svizzeri possono far inserire nel passaporto (ma non sulla carta di identità) un «cognome dell’unione domestica» sotto la rubrica «Complementi ufficiali» senza trattino tra i due cognomi. Il «cognome dell’unione domestica» non ha tuttavia alcun valore giuridico. Per informazioni sull’iscrizione del cognome dell’unione domestica nel passaporto rivolgersi alle autorità cantonali che rilasciano i documenti di identità.
L’unione domestica registrata non ha effetti sui diritti di cittadinanza dei partner svizzeri.
Il partner straniero di un/a cittadino/a svizzero/a può beneficiare della naturalizzazione ordinaria a condizioni favorevoli con un periodo di residenza in Svizzera ridotto. Il partner straniero diventa originario del comune in cui presenta la propria domanda di naturalizzazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'autorità competente in materia di naturalizzazione ordinaria.
Il regime di base è la separazione dei beni, secondo cui ciascun partner dispone dei suoi beni e risponde dei suoi debiti. Firmando una convenzione dinanzi a un notaio, i partner possono tuttavia prevedere regole patrimoniali particolari, purché rispettino la riserva di eventuali discendenti. La condivisione del patrimonio può essere convenuta secondo le regole previste dal regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti.
Per maggiori informazioni sui regimi patrimoniali rivolgersi a un notaio o a un avvocato. L’ufficio dello stato civile non fornisce informazioni a riguardo.
Basi legali
-
Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC, RS 172.042.110)
Link
- Schweizer Pass: Partnerschaftsname
-
Passeport suisse : nom du partenariat
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Indirizzi
- Indirizzi degli uffici dello stato civile
- Autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Indirizzi delle rappresentanze svizzere all’estero e delle rappresentanze straniere in Svizzera
- Segreteria di Stato della migrazione
- Autorità cantonali di naturalizzazione
- Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
- Uffici cantonali dei passaporti
Ultima modifica 27.03.2024