Il registro dei donatori di sperma contiene dati sulle donazioni di sperma utilizzate in Svizzera dal 1° gennaio 2001 nell'ambito di un metodo di procreazione con assistenza medica. Il medico curante deve trasmettere i dati all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) immediatamente dopo la nascita del bambino. Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l'esito infruttuoso del trattamento (art. 25 LPAM).
I dati sulle donazioni di sperma effettuate prima della suddetta data non dovevano essere trasmessi dai medici. Non esiste quindi un registro centrale per le donazioni utilizzate prima del 1° gennaio 2001 (per informazioni su questi casi si veda la domanda 7.13).
Chi è nato in seguito a un metodo di procreazione medicalmente assistito (donazione di sperma) applicato in Svizzera dopo il 1° gennaio 2001, può presentare una domanda d’informazioni all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC). Se i dati sono stati comunicati e di conseguenza inseriti nel registro, l’interessato che ha compiuto 18 anni riceverà, presentando una richiesta scritta, informazioni sull'identità e sulle caratteristiche fisiche del donatore. Se è in grado di far valere un interesse degno di protezione (per esempio per motivi medici), riceverà ulteriori informazioni, come per esempio i risultati concernenti la visita medica comunicati dai medici.
Chi non ha ancora compiuto 18 anni, deve dimostrare in ogni caso un interesse degno di protezione per ottenere informazioni dal registro dei donatori di sperma (anche qui si tratta segnatamente di motivi medici).
Chi è nato in seguito a un metodo di procreazione (donazione di sperma) svolto in Svizzera dopo il 1° gennaio 2001, deve presentare la sua richiesta per scritto all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), indicando i propri dati personali e quelli della madre. Un modulo corrispondente è disponibile sul sito dell’UFSC. Alla domanda va allegata una copia del documento d’identità (passaporto o carta d'identità) o di un altro documento equivalente.
Chi non ha ancora compiuto 18 anni o chiede ulteriori informazioni oltre all'identità o alle caratteristiche fisiche del donatore, deve inoltre dimostrare un interesse degno di protezione e presentare anche i relativi documenti giustificativi (per esempio un certificato medico o un rapporto medico; si veda anche la domanda 7.8).
Sì, per quanto possibile nel singolo caso. Se riceve una domanda d’informazioni, l'Ufficio federale dello stato civile svizzero (UFSC) cerca in una prima fase il donatore, sempreché, stando alle informazioni disponibili, al momento della donazione quest’ultimo era domiciliato in Svizzera.
La ricerca è effettuata in collaborazione con altre autorità, in particolare con i servizi del controllo abitanti. Il donatore è contattato soltanto se può essere identificato con certezza ed è escluso qualsiasi rischio di confusione.
Nel caso in cui il donatore ha potuto essere trovato, l’UFSC lo informa in merito al fatto che le sue generalità saranno comunicate in ogni caso al figlio. L’UFSC impartisce al donatore un termine adeguato per dichiarare se è disposto a incontrare il figlio (art. 22 cpv. 3 OMP).
Se invece il donatore non ha potuto essere trovato o rifiuta il contatto personale, l’UFSC fornisce ugualmente le sue generalità al figlio.
L'Ufficio federale dello stato civile (UFCS) informa il figlio che il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca, non ha risposto o rifiuta di incontrare il figlio (art. 23 cpv. 5 OMP).
I dati personali del donatore sono comunicati al figlio anche se il donatore non ha potuto essere trovato o rifiuta il contatto personale.
Il richiedente è informato che il donatore contattato dall'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) rifiuta il contatto personale. Se il richiedente mantiene la sua domanda, gli sono trasmesse le informazioni comunicate al momento della donazione (art. 27 cpv. 3 LPAM).
In tale occasione il richiedente è reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia (art. 27 cpv. 3 LPAM). In particolare, al richiedente è vietato contattare il donatore o i membri della sua famiglia.
No. Il donatore non può impedire che il figlio venga a conoscenza delle informazioni contenute nel registro dei donatori di sperma se sono adempiute le condizioni per il rilascio delle informazioni.
Prima dei 18 anni compiuti, riceve informazioni dal registro dei donatori di sperma soltanto chi è in grado di far valere un interesse degno di protezione (si veda anche la domanda 7.3).
Chi ha compiuto 18 anni ed è stato concepito in Svizzera nell’ambito di un metodo di procreazione con donazione di sperma dopo il 2001 riceve informazioni sulle generalità, la professione, la formazione e le caratteristiche fisiche del donatore. Le generalità comprendono nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, domicilio, luogo d’origine o nazionalità al momento della donazione. Se il donatore desidera il contatto personale, vengono comunicate le sue generalità attuali. I dati riguardanti le caratteristiche fisiche comprendono la corporatura, l’altezza, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il colore della pelle e segni particolari segnalati dai medici.
In definitiva, spetta al medico curante documentare i dati in modo integrale ed esatto. L'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) trasmette i dati così come li ha ricevuti.
Chi è in grado di far valere un interesse degno di protezione (per es. per motivi medici), riceve informazioni su ulteriori dati comunicati all’UFSC, in particolare i risultati dell’esame medico. Questi dati possono variare a seconda delle analisi mediche che il medico curante ha ritenuto necessarie. Il legislatore si limita a stabilire che il donatore di sperma deve essere scelto accuratamente da un medico specializzato secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati (art. 19 cpv. 1 LPAM).
La trasmissione dei dati avviene per invio postale.
Chi adempie le condizioni per ricevere le informazioni, può scegliere di essere informato in uno dei modi seguenti:
- mediante comunicazione diretta a casa, oppure
- mediante una persona di fiducia o un organo specializzato del settore sanitario designati dal richiedente.
In quest'ultimo caso si consiglia di contattare in precedenza tale persona o organo specializzato e di comunicare all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) il suo indirizzo in vista dell’invio delle informazioni.
Come persona di fiducia può essere designato il medico di famiglia, una persona con una formazione in psicologia sociale oppure un organo specializzato del settore sanitario (art. 23 cpv. 1 lett. b OMP; cfr. la domanda 7.10).
Qui sotto nella categoria "Indirizzi" troverete in ordine alfabetico gli indirizzi con informazioni sui servizi di consulenza.
Per il trattamento di una domanda d’informazioni dal registro dei dati dei donatori di sperma è riscosso un emolumento di 75 franchi per ogni mezz'ora. La domanda è trattata soltanto dietro un pagamento anticipato di 200 franchi. In generale, per trattare un caso standard sono necessarie da una a tre ore. Se il registro dei donatori di sperma non contiene informazioni sul donatore richiesto, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ne informa immediatamente il richiedente fatturandogli un emolumento minimo di 75 franchi.
No. L’azione di paternità contro il donatore è esclusa qualora il figlio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi (art. 23 LPAM).
Il figlio concepito in base alla procedura secondo la LPAM con una donazione di sperma, non può quindi né impugnare la paternità del marito della madre né far valere la paternità o un contributo di mantenimento nei confronti del donatore di sperma.
I dati dei donatori devono essere trasmessi all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) solo per le donazioni di sperma avvenute in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2001. Chi è nato da una donazione di sperma prima di questa data, può contattare, in virtù dell’articolo 41 capoverso 2 LPAM, direttamente il medico curante oppure l'ospedale o l'istituto sanitario in cui è stato applicato il metodo di procreazione.
Secondo la LPAM, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti sono tenuti a fornire le pertinenti informazioni.
L’Ufficio federale di statistica tiene la relativa statistica basandosi sui dati trasmessi dalle autorità cantonali preposte all’autorizzazione (art. 11 cpv. 4 LPAM). L’Ufficio federale dello stato civile (UFSC) tiene il registro dei donatori di sperma, ma quest’ultimo non permette di elaborare dati statistici.
Se il donatore accetta di essere contattato, il bambino può contattare il donatore. Spetta al bambino decidere se contattare o meno il donatore.
Il donatore può - ad esempio per motivi personali - richiedere che il contatto venga effettuato utilizzando i dati di contatto preferiti dal donatore. È quindi possibile fornire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail al posto dell'indirizzo di residenza.
Sia il bambino che il donatore hanno la possibilità di farsi consigliare da un centro di consulenza prima e durante il contatto. Qui sotto nella categoria "Indirizzi" troverete in ordine alfabetico gli indirizzi con informazioni sui servizi di consulenza.
È possibile che il donatore non desideri essere contattato, ma desideri comunque inviare al bambino una comunicazione in cui spiega per iscritto, ad esempio, i motivi per cui non desidera essere contattato.
L'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) concede al donatore un periodo di tempo in cui può rilasciare una dichiarazione sul contatto personale con il bambino (art. 22 cpv. 3 OMP). In questo contesto, ha la possibilità di scrivere una comunicazione al bambino.
Il bambino può anche inviare al donatore una notifica insieme alla sua richiesta di informazioni, ad esempio per spiegare i motivi per cui si è messo in contatto con il bambino. Tuttavia, non si tratta di una necessità o addirittura di un'esigenza.
Basi legali
-
Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione)
(LPAM, RS 810.11)
-
Ordinanza sulla medicina della procreazione
(OMP, RS 810.112.2)
Indirizzi
- Espace A
- Pflege- und Adoptivkinder Schweiz PACH
- Associazione Svizzera di Consulenza SGfB
- Schweizerische Vereinigung für Kinder und Jugendpsychologie SKJP, Beratungsstellen
- Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, FertiForum Kommission, Beratungsstellen
- Salute sessuale Svizzera, centri di consulenza
Ultima modifica 15.11.2021