Estradizione


1. Definizione

Per estradizione s’intende la consegna con mezzi coercitivi di una persona ricercata allo Stato richiedente da parte dello Stato richiesto a scopo di perseguimento penale (1) o esecuzione della pena (2).

  1. Le autorità istruttorie conducono un’indagine sul conto di una persona in merito a vari reati economici. La mancata comparizione della persona all’audizione comporta la sua segnalazione a scopo di arresto in Svizzera; è inoltre presentata una domanda di ricerca all’estero. Se l’arresto avviene all’estero, può essere richiesta l’estradizione per concludere l’inchiesta penale e far sì che la persona si assuma la responsabilità dei propri reati dinanzi al giudice.
     
  2. Un trafficante di stupefacenti, condannato a una pena detentiva pluriennale, evade dal penitenziario. Viene quindi ricercato in Svizzera e all’estero. Se l’arresto avviene all’estero, può essere presentata una domanda d’estradizione per far scontare alla persona la pena residua.

Dall’estradizione vanno distinte l’espulsione e – se il cittadino straniero non ottempera all’obbligo di partenza – l’espulsione forzata da parte della polizia. Questa misura di polizia degli stranieri è adottata nell’interesse della sicurezza del Paese di soggiorno, senza che sussista una domanda da parte di uno Stato terzo.

2. La procedura estradizionale in Svizzera

Ricerca e arresto

Un caso di estradizione inizia di regola con la richiesta di ricerca estera trasmessa sotto forma di notifica nel Sistema d'informazione di Schengen (SIS), da un ufficio centrale nazionale dell’Interpol oppure direttamente da un ministero di giustizia. L’Ufficio federale di giustizia (UFG, Settore Estradizioni) verifica se la domanda contiene tutte le indicazioni necessarie e se l'estradizione può effettivamente essere presa in considerazione. Se il luogo di soggiorno della persona ricercata è conosciuto, l’UFG ordina direttamente al competente comando di polizia di arrestarla. Se il luogo di soggiorno non è noto, l’UFG può far registrare la persona nel sistema informatico di ricerca RIPOL (se non è già inserita nel SIS) a scopo d’arresto.

All'arresto della persona ricercata sono sequestrati anche i mezzi di prova e l'eventuale refurtiva. Le autorità cantonali informano tempestivamente l'UFG in merito all'avvenuto arresto e a eventuali sequestri. Su incarico dell'UFG procedono a un'audizione in relazione alla domanda di ricerca estera e istruiscono la persona arrestata in merito al suo diritto di mettersi in contatto con il consolato del proprio Paese di origine nonché di nominare un legale di sua scelta.

Se nel corso dell’audizione la persona ricercata acconsente all'estradizione immediata, si applica una procedura semplificata. In questo caso l’UFG può autorizzare immediatamente l’estradizione e ordinarne l’esecuzione. Un’estradizione semplificata può essere eseguita nel giro di pochi giorni.

Procedura ordinaria d’estradizione

Se la persona ricercata si oppone all’estradizione, di norma l’UFG emette un ordine d’arresto in vista d’estradizione e invita contemporaneamente lo Stato richiedente a presentare domanda formale d’estradizione. In assenza di un trattato che disponga diversamente, lo Stato richiedente ha a disposizione 18 giorni per presentare la domanda formale d’estradizione all’UFG. Tale termine può essere prorogato fino a 40 giorni. Se la domanda formale d’estradizione perviene all’UFG in tempo utile, in linea di principio la persona ricercata rimane in stato di arresto fino alla conclusione della procedura d’estradizione. Questa normativa consente alla Svizzera di adempiere i propri obblighi convenzionali in materia di estradizione. Se la domanda di estradizione non perviene in tempo utile, la persona arrestata viene rimessa in libertà.

Su incarico dell'UFG, l’autorità cantonale competente notifica alla persona ricercata l’ordine d’arresto in vista d’estradizione e procede alla sua audizione in relazione alla domanda d'estradizione. La persona ricercata può interporre ricorso contro l’ordine d’arresto in vista d’estradizione dinanzi al Tribunale penale federale. La decisione del Tribunale penale federale può essere impugnata sia dalla persona ricercata sia dall’UFG presso il Tribunale federale. Durante tutta la procedura di estradizione la persona ricercata può inoltre chiedere di essere scarcerata.

Sulla base dell’audizione nonché di un'eventuale presa di posizione da parte del legale della persona ricercata, l’UFG decide in prima istanza in merito all’estradizione. L’UFG verifica se sono soddisfatte le condizioni formali e materiali per l’estradizione e, in particolare, se il reato imputato all'estradando sia perseguibile anche secondo il diritto svizzero. Nella procedura d'estradizione non vengono invece esaminate le questioni inerenti alla colpevolezza ed ai fatti, l’UFG cioè non verifica se la persona ricercata abbia realmente commesso il reato imputatole.

Nei 30 giorni successivi alla notifica della decisione d’estradizione, la persona ricercata può interporre ricorso dinanzi al Tribunale penale federale. Quest’ultimo decide in merito al ricorso dopo aver consultato l’UFG. In "casi particolarmente importanti" – segnatamente in presenza di indizi di gravi lacune nel procedimento penale all’estero – la decisione del Tribunale penale federale è impugnabile presso il Tribunale federale.

Esecuzione

Se la decisione in vista d'estradizione è passata in giudicato o se la persona ricercata non ha comunicato entro 5 giorni dalla notifica la volontà di impugnare la decisione, l'UFG ordina l'esecuzione dell'estradizione. Se si tratta di Stati limitrofi, la consegna dell’estradato avviene di regola alla frontiera; nel caso di altri Stati avviene per via aerea. Contemporaneamente sono consegnati anche i mezzi di prova o la refurtiva.

La procedura ordinaria può durare anche più di un anno, soprattutto se si tratta di casi complessi e se sono esauriti tutti i rimedi giuridici.

3. Domande d’estradizione svizzere

Su richiesta di un’autorità cantonale o federale competente in materia di perseguimento penale o esecuzione della pena, l’UFG (Settore Estradizioni) presenta la richiesta svizzera di ricerca all’estero nel SIS oppure tramite l’Interpol. Se il luogo di soggiorno è noto o presunto, può presentare la richiesta di ricerca direttamente allo Stato di soggiorno.

Se la persona ricercata viene arrestata, l’UFG deve presentare la domanda formale d’estradizione allo Stato richiesto entro il termine previsto. A seconda delle disposizioni convenzionali, la domanda comprende informazioni relative alla persona ricercata, un ordine di arresto o una sentenza passata in giudicato ed esecutiva, le disposizioni penali applicabili, eventuali mezzi di prova nonché una traduzione della documentazione. L’UFG consiglia le competenti autorità svizzere nell’elaborazione dei documenti.

La procedura di estradizione estera è disciplinata dal pertinente diritto interno. A differenza della Svizzera la procedura di estradizione semplificata è possibile soltanto in pochi Paesi.

4. Principi dell’estradizione

La procedura d'estradizione svizzera è disciplinata dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Questa legge permette l’estradizione anche senza obblighi sanciti da un accordo. La cooperazione con i Paesi europei e numerosi Stati extraeuropei si fonda in misura determinante sulla Convenzione europea d’estradizione nonché su trattati bilaterali in materia d’estradizione. Tali trattati obbligano gli Stati a procedere all’estradizione se le pertinenti condizioni sono adempiute. La gravità del reato rappresenta una delle condizioni più importanti. La Convenzione europea d’estradizione prevede l’estradizione, per esempio, se per il reato è comminata una pena detentiva di almeno un anno. L’azione dell’autore deve inoltre essere punibile in entrambi gli Stati (principio della doppia punibilità). Non è tuttavia necessario che la definizione giuridica del reato sia identica nei due Stati: quello che all’estero viene considerato un furto può, ad esempio, essere definito come appropriazione indebita nel diritto svizzero.

In base al principio della specialità, la persona estradata può essere perseguita, posta in detenzione o estradata in uno Stato terzo esclusivamente per i reati passibili di pena commessi prima della sua consegna e per i quali è stata autorizzata l'estradizione. Tuttavia, una volta avvenuta la consegna, lo Stato richiesto può acconsentire a estendere il perseguimento in base a una domanda supplementare. In alcuni Stati la persona ricercata ha inoltre la possibilità di rinunciare all'applicazione del principio della specialità.

Se la stessa persona è ricercata da più Stati, l’estradizione è accordata a tutti i Paesi se le condizioni sono soddisfatte. I trattati d’estradizione non disciplinano in maniera esaustiva a quale Stato la consegna è effettuata per prima. Lo Stato richiesto tiene conto della gravità dei reati, del luogo in cui è stato commesso il reato, della data della domanda d’estradizione o della possibilità di riestradizione. Di norma lo Stato d’origine che non acconsente all'estradizione dei suoi cittadini non ha alcuna precedenza.

5. Rifiuto dell’estradizione

La Svizzera non accorda l’estradizione per i reati politici (ad es. appartenenza a un partito vietato). Non sono considerati reati politici in particolare il genocidio, il dirottamento aereo o la presa d’ostaggi. Se la persona ricercata fa valere di essere perseguitata per motivi politici, su richiesta dell’UFG il Tribunale penale federale decide, quale prima istanza, in merito all’appello alla natura politica del reato. La stessa competenza è data se nel trattare la domanda d’estrazione emergono indizi secondo cui il perseguimento penale è addotto come pretesto soltanto per perseguitare politicamente la persona ricercata.

L’estradizione è inoltre respinta se la procedura all’estero non rispetta i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o è eseguita allo scopo di perseguire o punire una persona per le sue opinioni politiche, la sua appartenenza a un determinato ceto sociale, un'etnia, una religione o una nazionalità. Tuttavia non basta che la persona ricercata sostenga di essere minacciata in ragione di una situazione dei diritti umani generalmente precaria nello Stato richiedente. Deve invece dimostrare che in caso di estradizione rischia concretamente una pena o un trattamento inumano o degradante. Se sussiste un rischio residuo minimo che i diritti fondamentali della persona ricercata possano essere violati in caso di estradizione, l’UFG esige dallo Stato richiedente garanzie effettive e verificabili (p. es. ammissione di visite a sorpresa in carcere e osservazione del procedimento penale da parte della rappresentanza svizzera).

Anche se la possibilità di una persecuzione politica è verificata già nel corso della procedura d'estradizione, in caso d’eventuale domanda d’asilo, le autorità competenti in materia d’asilo decidono separatamente. In caso di procedura d’asilo pendente, un’estradizione nello Stato d’origine è autorizzata soltanto su riserva di una decisione d’asilo negativa passata in giudicato. In determinati casi l’accesso al Tribunale federale è permesso durante la procedura d’asilo. Ciò consente di accorpare, a questo livello, procedure di asilo e di estradizione parallele evitando decisioni contraddittorie.

L’estradizione è inoltre esclusa per i reati militari. Sono considerati reati militari ad esempio il rifiuto d’obbedienza o la diserzione. Non è invece considerato reato militare un delitto di diritto comune (p. es. stupro) commesso da un membro dell’esercito.

Per i reati fiscali l’estradizione è autorizzata soltanto in casi particolarmente gravi. Nel quadro della cooperazione Schengen, l'estradizione è inoltre prevista in caso di violazioni delle disposizioni in materia di imposte di consumo, imposte sul valore aggiunto e dazi doganali. Non è tuttavia considerata reato fiscale ad esempio la truffa in materia di sovvenzioni tesa a ottenere dalle autorità fiscali, mediante simulazione di fatti, il pagamento di importi senza averne diritto.
Come numerosi altri Stati, la Svizzera si riserva il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini. In questi casi, per evitare lacune nel perseguimento penale è possibile chiedere allo Stato d’origine un perseguimento penale in via sostitutiva (cfr. Factsheet "Perseguimento penale in via sostitutiva").

Se nello Stato richiesto è già in corso un procedimento penale per lo stesso reato, quest’ultimo prevale di regola sull’estradizione. Allo stesso modo, una condanna già pronunciata nello Stato richiesto esclude l’estradizione per gli stessi reati (principio del "Non bis in idem"). Inoltre, in caso di intervenuta prescrizione del perseguimento penale o della pena comminata nello Stato richiesto, l'estradizione viene autorizzata solo se prevista da accordi internazionali.

6. La procedura estradizionale in Svizzera: schema

Procedura d’estradizione in Svizzera

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Ultima modifica 31.01.2023

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