Notificazioni di atti giudiziari

Vie di trasmissione

La notifica diretta di atti giudiziari dall’estero equivale a un atto ufficiale. È consentito unicamente se previsto in trattati internazionali o se autorizzato dal Consiglio federale. Secondo l’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale, tutti i documenti (ad eccezione delle citazioni) destinati a persone domiciliate in Svizzera che non sono oggetto di procedimento penale all’estero, possono essere notificati direttamente per posta. Anche i documenti inerenti a cause penali per contravvenzioni a norme della circolazione stradale possono essere notificati direttamente per posta al destinatario in Svizzera.

La notifica di atti giudiziari in via rogatoriale prevede, a seconda dei trattati internazionali, la trasmissione diretta tra le autorità competenti o i Ministeri della giustizia degli Stati in questione. Di norma, in assenza di un trattato, le notificazioni seguono la via diplomatica 

Citazioni

Un particolare modo di notifica è la citazione di persone invitate a comparire, in qualità d’imputati o di testimoni, in un procedimento penale estero. La Svizzera esige che le citazioni indirizzate a un imputato giungano all’autorità svizzera competente almeno 30 giorni prima del termine fissato per la citazione. Le persone citate in giudizio non devono subire alcun pregiudizio di natura giuridica o materiale se non ottemperano ad una citazione. Pertanto, la persona che accetta una citazione a comparire davanti ad un’autorità estera non è necessariamente tenuta a ottemperarvi. Le citazioni che contengono comminatorie non sono notificate.

Trattamento delle domande di notifica

L’Ufficio federale di giustizia (Settore Assistenza giuridica internazionale II) riceve le domande estere ed esamina sommariamente se queste adempiono i requisiti formali. La notifica di atti o citazioni non costituisce una misura coercitiva. A differenza delle domande di assistenza giudiziaria, la cui esecuzione implica l’impiego della coercizione (p. es. la rilevazione e la produzione della documentazione bancaria), le domande di notifica non richiedono pertanto il vaglio dell’adempimento della condizione della doppia punibilità.

Se la domanda non appare manifestamente inammissibile, l’UFG la trasmette all’autorità cantonale competente per l’esecuzione. Quest’ultima notifica la domanda al destinatario mediante semplice consegna o per posta. La notifica è considerata avvenuta qualora il destinatario confermi l’accettazione o la non accettazione del documento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, né la disposizione di trasmettere un documento al destinatario, né la notifica stessa costituiscono una decisione e, pertanto, non sono impugnabili.

Documenti

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Ultima modifica 31.01.2023

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