Punti essenziali
La ricerca di fondi su scala nazionale serve alle autorità federali, cantonali e comunali abilitate per reperire i fondi su cui una persona vanta diritti in virtù del libro mastro del registro fondiario informatizzato (art. 34a ORF, RS 211.432.1).
La ricerca di fondi su scala nazionale è disciplinata dall'articolo 949c del Codice civile (CC, RS 210) e dagli articoli 34a–34i dell'ordinanza sul registro fondiario.
Il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale è gestito dall'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), un'unità amministrativa dell'Ufficio federale di giustizia (art. 34b cpv. 1 ORF).
Il servizio di ricerca di fondi riceve le interrogazioni delle autorità abilitate mediante una maschera di ricerca elettronica, le confronta con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione in tutti i Cantoni e fornisce i risultati della ricerca (art. 34b cpv. 2 ORF).
Il sevizio di ricerca di fondi confronta le interrogazioni con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione in tutti i Cantoni e fornisce i risultati della ricerca ottenuti in tal modo (art. 34b cpv. 2 ORF). Non sono quindi consultabili, ad esempio, le iscrizioni nel libro giornale e nei registri ausiliari.
La portata massima o il livello di dettaglio delle informazioni consultabili tramite il servizio di ricerca di fondi sono definiti in maniera esaustiva all’articolo 34e ORF. Per ulteriori informazioni sul risultato di una ricerca, l'autorità abilitata deve contattare l'ufficio del registro fondiario responsabile della relativa iscrizione. Il profilo utente determina a quali informazioni specifiche indicate nell'articolo 34e ORF le autorità abilitate possono accedere. Conformemente all'articolo 34d ORF, l'UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest'ultime, i diritti d'accesso al servizio di ricerca di fondi di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali. I profili utente delle autorità abilitate possono essere creati soltanto in presenza delle relative basi legali applicabili.
Il successo di una ricerca dipende essenzialmente dalla strategia di ricerca applicata; se questa non è ottimale, è possibile che le iscrizioni non vengano trovate o che i presunti risultati si dimostrino successivamente erronei (v. la rubrica: FAQ | Strategia di ricerca). Poiché il servizio di ricerca di fondi può confrontare le interrogazioni soltanto con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione in tutti i Cantoni, non è possibile garantire che i risultati ottenuti siano corretti e completi. Occorre infine ricordare anche i titoli di proprietà di cui all'articolo 656 capoverso 2 CC non iscritti nel registro fondiario.
No. Tale effetto spetta solo alle iscrizioni nel registro fondiario o agli estratti del registro fondiario autenticati dall'ufficio del registro fondiario competente.
Il servizio di ricerca di fondi non tiene dati del registro fondiario (art. 34b cpv. 4 ORF). La richiesta di ricerca viene inoltrata agli uffici cantonali del registro fondiario al momento dell’interrogazione; a tale scopo i Cantoni consentono al servizio di ricerca di fondi di accedere, tramite un’interfaccia secondo I’articolo 949a capoverso 3 CC, ai loro dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone.
Per sgravare i server dei Cantoni da interrogazioni ridondanti, il servizio di ricerca di fondi tiene un cosiddetto indice di ricerca (art. 34b cpv. 5 ORF). Secondo l’articolo 34c capoverso 3 ORF, i Cantoni sono tenuti a trasmettere all’indice di ricerca, almeno una volta al giorno, i dati elencati all’articolo 34b capoversi 5 e 6 n. 1 e 2 ORF. Tali dati sono conservati sotto forma di valori numerici (valori hash), creati applicando funzioni matematiche speciali. Diversamente dalla codificazione, reversibile mediante la chiave corrispondente (decodificazione), i valori hash non consentono di risalire alle informazioni di partenza.
I Cantoni attualmente allacciati al servizio di ricerca di fondi sono: BE, TG, VD, ZG, ZH.
Il servizio di ricerca di fondi è stato messo a disposizione alla fine del 2022, sotto forma di un prodotto minimo funzionante (Minimum Viable Product, MVP). Da allora dei Cantoni pilota sono stati allacciati al servizio.
Tuttavia la messa a servizio della ricerca di fondi, che in virtù dell'articolo 164b ORF era prevista per il 1° gennaio 2024, a causa di difficoltà tecniche è stata posticipata.
In technischer Hinsicht haben die Kantone zwei Aufgaben zu erfüllen:
- Anbindung der GBDBS an die landesweite Grundstücksuche
- Anbindung an den Suchindex
Falls Sie in Ihrem Kanton mehrere GBDBS-Zugänge haben, müssen Sie beide obigen Aufgaben für jeden Zugang erledigen.
Melden Sie sich bitte bei uns mit einem Terminvorschlag und den Angaben aus dem Dokument (Nicht übersetzen:Dokumentnamen).
Für die zweite Aufgabe bitten wir Sie, das Bestellformular Sedex uns möglichst bald ausgefüllt zurückzusenden. Diese Aufgabe betrifft Ihr kantonales System, wir können Sie daher nicht unterstützen. Beachten Sie die Hilfestellung im GitHub, wo Sie alle nötigen Angaben für die Implementation finden.
Bitte beachten Sie die folgenden Dokumente.
Utilizzo
L’accesso al servizio di ricerca di fondi può essere concesso solo ai collaboratori delle autorità abilitate della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni su domanda motivata (art. 34d cpv. 2 ORF). Occorre dunque verificare se un’autorità è abilitata.
L’UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest’ultime, i diritti d’accesso al servizio di ricerca di fondi di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali (art. 34d cpv. 1 ORF).
Secondo l’articolo 34d capoverso 2 ORF la domanda deve contenere:
- i nomi di tutti i collaboratori che devono ottenere il diritto d’accesso;
- l’indicazione del compito legale dell’autorità che i collaboratori devono adempiere nonché le disposizioni di legge applicabili;
- la giustificazione riguardante i dati del libro mastro di cui all’articolo 34e capoverso 3 lettera d per i quali è necessario l’accesso al servizio di ricerca di fondi per l’adempimento dei compiti legali;
- il parere dell’autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario competente nel luogo dell’autorità richiedente in merito alla richiesta d’accesso al servizio di ricerca di fondi;
- la conferma dell’UCC della liceità dell’uso sistematico del numero AVS.
Le autorità abilitate possono effettuare una ricerca in base ai dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 ORF:
- per le persone fisiche: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, l’attinenza o la cittadinanza e il numero AVS in caso di autorizzazione;
- per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale o il nome, la sede, la forma giuridica e l’IDI.
No. Il servizio di ricerca di fondi consente di ottenere al massimo i risultati di ricerca di cui all’articolo 34e capoverso 3 ORF. L’estensione del diritto di consultazione delle autorità o dei collaboratori dipende inoltre dal compito legale che le autorità devono adempiere e dalle disposizioni di legge applicabili a tale compito.
No. Il servizio di ricerca di fondi non emette estratti del registro fondiario e non fornisce informazioni più esaustive di quelle definite all’articolo 34e ORF. Informazioni supplementari ed estratti del registro fondiario vanno pertanto richiesti sempre all’ufficio del registro fondiario competente.
Sì, si tratta di un modulo in formato PDF reperibile al seguente link. La domanda non viene esaminata solo dall’UFRF, ma anche dall’autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario e dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC). L’esame finale della domanda e la decisione inerente all’accesso competono all’UFRF.
Sì, in caso di mancato adempimento dei requisiti giuridici o tecnici.
Gli utenti devono registrarsi come segue:
- devono farsi rilasciare dal Cantone un certificato di classe B;
- la registrazione deve essere approvata e finalizzata da tutti gli uffici competenti.
I certificati di classe B sono indispensabili poiché l’applicazione della ricerca di fondi su scala nazionale implica un’autenticazione forte tramite il portale SSO della Confederazione. I certificati di classe B sono di norma rilasciati su smart card o chiavetta USB. L’uso del certificato su smart card richiede un dispositivo di lettura in cui inserire la carta e l’installazione di un driver sul computer dell’utente. Spesso, solo il servizio informatico del Cantone ha i diritti necessari per installare tale software ed è pertanto necessario farne richiesta. Tutti i Cantoni dispongono delle conoscenze tecniche necessarie al rilascio e alla gestione dei certificati di classe B, ormai impiegati dappertutto (p. es. per utilizzare VOSTRA, Infostat, Ripol, ecc.). Il modulo di registrazione è un documento PDF che contiene tutte le informazioni necessarie per l’accesso al servizio di ricerca di fondi (cfr. sezione specifica). Sono infine necessari un accesso a internet e un browser aggiornato.
Sì. Se non sono più soddisfatte le condizioni, l’UFRF revoca il diritto d’accesso al collaboratore dell’autorità interessata (art. 34h cpv. 1 ORF).
Inoltre, secondo l’articolo 34h capoverso 2 ORF, è possibile revocare il diritto d'accesso se:
- i cambiamenti di cui all’articolo 34d capoverso 3 non sono comunicati;
- il servizio di ricerca di fondi è utilizzato in modo abusivo.
Conformemente all’articolo articolo 34i ORF, l’uso del servizio di ricerca di fondi è in linea di principio soggetto a emolumenti, che l’UFRF riscuote annualmente dalle autorità cantonali e comunali abilitate (art. 34i cpv. 1 ORF). Per il momento, però, l’UFRF rinuncia a riscuotere emolumenti poiché sono soltanto quattro i Cantoni allacciati al servizio di ricerca di fondi in gennaio 2024 (BE, TG, ZG e ZH) e quindi non è ancora possibile un’effettiva ricerca di fondi su scala nazionale. Non appena le date di allacciamento del resto dei Cantoni – eccetto i casi di cui all’articolo 164d ORF – saranno definitive, pubblicheremo in questa sede una relativa informazione sulla riscossione degli emolumenti secondo l’articolo 34i ORF.
L’importo degli emolumenti di un’autorità è calcolato in base alla seguente formula:

L’importo ammonta tuttavia al massimo a due franchi per interrogazione (art. 34i cpv. 3 ORF).
Strategia di ricerca
Il servizio è accessibile da un sito web con un’autenticazione forte. Possono essere utilizzati soltanto i campi predefiniti nella schermata. In caso di ricerche inerenti a persone fisiche, è necessario indicare almeno nome e cognome (campi obbligatori).
È possibile ottenere risultati univoci solo inserendo identificatori univoci, ossia numero AVS per le persone fisiche e numero IDI per le persone giuridiche, il che presuppone che le autorità abilitate dispongano di tali numeri e che sia stata fatta la relativa attribuzione nel registro fondiario. I numeri AVS sono attribuiti a partire dal 1° gennaio 2023; alle iscrizioni già esistenti si applicano le disposizioni transitorie dell’articolo 164a capoverso 5 ORF. Infine non è escluso che in alcuni casi non sia possibile attribuire il numero AVS (cfr. art. 23c cpv. 5 ORF). I numeri IDI sono registrati nel libro mastro a partire dal 1° gennaio 2012 e non è prevista alcuna attribuzione retroattiva.
Nel caso di una ricerca con nome e cognome o designazione dell’organizzazione (imprese), è possibile che i risultati della ricerca non corrispondano alle persone o alle organizzazioni effettivamente ricercate. Per i nomi e i cognomi molto diffusi, si otterranno parecchi risultati (presumibilmente) corrispondenti ai criteri indicati. In tal caso è possibile limitare la ricerca con ulteriori criteri come l’anno di nascita o il Cantone.
In tal caso va rilevato che, secondo le disposizioni transitorie dell’articolo 164a capoverso 5 ORF, i numeri AVS saranno attribuiti in diverse fasi entro il 2029. L’attribuzione del numero IDI è obbligatoria solo dal 2012 e gli uffici del registro fondiario non hanno alcun obbligo di procedere a un’attribuzione retroattiva in caso di iscrizioni antecedenti il 1° gennaio 2012. In assenza di un numero AVS o IDI attribuito, la ricerca di fondi con identificatori chiari non produrrà alcun risultato. Per poter comunque fornire dei risultati, la ricerca effettuerà confronti in background su tutti i parametri disponibili.
Sì. Se il doppio nome (p. es. "Pietro Paolo") o il cognome di affinità (p. es. "Bernasconi-Bianchi") non sono registrati (nello stesso esatto modo) nel registro fondiario, è possibile che la ricerca non produca risultati. In questi casi la ricerca di fondi effettuerà confronti in background su tutti i parametri disponibili per fornire poter comunque fornire dei risultati.
Se per una ricerca si rinuncia a indicare identificatori univoci, è consigliabile affinare la ricerca con ulteriori criteri in modo da migliorare la qualità dei risultati e ridurne il numero.
Non è da escludere. Il diritto del registro fondiario non prevede che gli uffici del registro fondiario aggiornino d’ufficio le iscrizioni esistenti. Lo stesso vale per i dati delle persone iscritte nel registro. Le iscrizioni possono diventare obsolete se, ad esempio, una persona non coniugata acquista una proprietà e dopo il matrimonio non segnala il cambiamento del proprio cognome all’ufficio del registro fondiario competente. In questo caso, una ricerca con il cognome attuale non produrrebbe i risultati sperati. Se inoltre non è stato attribuito alcun numero AVS o IDI, il servizio di ricerca di fondi non potrà fornire risultati nel caso di iscrizioni obsolete nel libro mastro.
La ricerca di fondi su scala nazionale non tiene dati del registro fondiario (art. 34b cpv. 4 ORF). L’indice di ricerca contiene soltanto valori hash per confrontare i criteri di ricerca indicati dall’autorità abilitata con le iscrizioni presenti nell’indice di ricerca; in caso di corrispondenza la ricerca è inoltrata ai server del registro fondiario cantonali. In linea di principio i risultati di ricerca possono essere forniti solo in caso di corrispondenza anche con i dati del relativo registro fondiario. Sotto il profilo puramente tecnico, i risultati sono quindi completi. Tuttavia, iI servizio di ricerca di fondi può solo fornire dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro di tutti i Cantoni effettivamente disponibili in forma elettronica al momento dell’interrogazione; non è quindi in grado di confrontare nel dettaglio i dati con quelli pertinenti del registro fondiario cantonale. Né può garantire l’esattezza dei risultati, generati in maniera automatica senza che uno specialista competente ne abbia verificato la correttezza e l’integrità.
Nel fornire i risultati, la ricerca di fondi indica per ogni iscrizione l’ufficio del registro fondiario competente, cui indirizzare una domanda per ulteriore consultazione. Tale domanda è disciplinata dagli articoli 26-34 ORF. È possibile creare un PDF contenente i risultati forniti dal servizio di ricerca di fondi. L’ufficio del registro fondiario competente può inoltre indicare se il proprio Cantone ha incaricato organizzazioni private di garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo o l’accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse (cfr. art. 949d cpv. 1 n. 1 e 2 CC).
Varie
Il servizio di ricerca di fondi opera su un’infrastruttura del CSI DFGP, e può dunque vantare un’elevata affidabilità. Può fornire i dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro di tutti i Cantoni disponibili elettronicamente al momento dell’interrogazione; l’eventuale indisponibilità di un server cantonale è notificata sotto forma di messaggio d’errore. I Cantoni provvedono affinché i loro dati siano consultabili immediatamente. Assicurano l’operatività e la disponibilità dell’interfaccia durante gli orari di apertura dei loro uffici del registro fondiario (art. 34c cpv. 2 ORF).
Sì. La protocollazione delle interrogazioni delle autorità abilitate e dei risultati di ricerca ottenuti è disciplinata dall’articolo 34f ORF.
Ultima modifica 22.10.2024