Disposizioni in materia di visti:
V1
Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:
- nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
Ultima modifica 15.08.2022