Disposizioni in materia di visti:
V17
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del "Macao Special Administrative Region People’s Republic of China Passport" (passaporto MSAR).
Sottostanno all’obbligo del visto:
- i titolari di un "Macao Special Administrative Region People’s Republic of China Travel Permit" (Travel Permit MSAR) recante, alla rubrica concernente la nazionalità, la menzione "Chinese"; se del caso, è un passaporto cinese (V).
Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:
- nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
Ultima modifica 15.08.2022