L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici (compresi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba [in serbo: Koordinaciona uprava]).
Sottostanno all’obbligo del visto:
le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.