Eutanasia

Di cosa si tratta?

In Svizzera il divieto di uccidere è assoluto. È pertanto proibita l’eutanasia attiva diretta (omicidio per mettere fine alle sofferenze di una persona). Pur non essendo espressamente disciplinate nella legge, a determinate condizioni non sono per contro punite l’eutanasia attiva indiretta e quella passiva (alleviamento del dolore con l’effetto secondario di ridurre la durata della vita risp. rinuncia ad avviare o sospensione di terapie di sostentamento vitale). Non è necessario alcun intervento normativo a riguardo. Dopo vari esami approfonditi della situazione, il Consiglio federale ha concluso che non occorre una normativa penale esplicita in materia di assistenza organizzata al suicidio e che gli strumenti normativi vigenti sono sufficienti per contrastare gli eventuali abusi.

Cos’è stato fatto finora?

  • Il 31 maggio 2006 il Consiglio federale prende atto del rapporto "Eutanasia e medicina palliativa – La Confederazione deve legiferare?" e raccomanda al Parlamento di rinunciare sia a rivedere le pertinenti disposizioni del Codice penale sia a emanare una legge sull’ammissione e sulla vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio (comunicato per i media).
  • Il 29 agosto 2007 il Consiglio federale prende atto del rapporto completivo sull’eutanasia (comunicato per i media).
  • Il 2 luglio 2008 il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di approfondire la questione delle organizzazioni che aiutano al suicidio per chiarire se siano necessarie disposizioni legali specifiche e di presentare un rapporto per l’inizio del 2009 (comunicato per i media).
  • Il 17 giugno 2009 nella seduta del Consiglio federale ha luogo un primo scambio di opinioni in merito all’assistenza organizzata al suicidio. Sono discusse restrizioni legali e un divieto dell’assistenza organizzata al suicidio (comunicato per i media).
  • Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale invia in consultazione due varianti di modifica del diritto penale con la scopo disciplinare espressamente l'assistenza organizzata al suicidio (comunicato per i media).
  • Il 17 settembre 2010 il Consiglio federale prende atto dei risultati della procedura di consultazione e incarica il DFGP di elaborare un messaggio (comunicato per i media).
  • Il 29 giugno 2011 il Consiglio rinuncia a disciplinare esplicitamente l'assistenza organizzata al suicidio nel diritto penale. Intende tuttavia continuare a promuovere la prevenzione dei suicidi e le cure palliative per ridurre il numero di suicidi (comunicato per i media).

Documentazione

Documenti complementari

Prese di posizione della procedura di consultazione

La pubblicazione elettronica dei risultati della procedura di consultazione avviene senza garanzia. Di carattere vincolante è solo un testo scritto su carta.

Comunicati

Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.

Portale informativo dell’amministrazione federale

Ultima modifica 29.06.2011

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Diritto penale
Bundesrain 20
CH-3003 Berna
T +41 58 462 41 19
F +41 58 462 78 79
Contatto

Stampare contatto

https://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/sterbehilfe.html