Criminalità in rete

Di che cosa si tratta?

Negli ultimi anni le tecnologie dell’informazione e delle reti informatiche hanno conosciuto un rapido sviluppo. Il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che le reti di comunicazione elettronica consentono di commettere reati da un qualsiasi luogo del pianeta. La cosiddetta criminalità in rete – reati per la cui commissione vengono impiegate le tecnologie dell’informazione e le reti di comunicazione – è in costante aumento. Il diritto vigente permette di procedere contro i responsabili avvalendosi del diritto penale dei media e dei principi generali sulla reità e la partecipazione. Il Consiglio federale ha rinunciato a disciplinare espressamente la responsabilità penale dei provider dal momento che una normativa specifica rischierebbe soltanto di dare adito a nuovi dubbi interpretativi e di essere presto superata dallo sviluppo tecnologico. Il nuovo Codice di procedura penale permetterà comunque di potenziare la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni nella lotta alla criminalità in rete.

Cos’è stato fatto finora?

  • In risposta alla mozione Pfisterer, il 22 novembre 2001 il DFGP istituisce la commissione peritale "Criminalità in rete" incaricandola di elaborare soluzioni in materia della responsabilità penale dei provider per i contenuti illeciti.
  • Alla luce dell'operazione "Genesis", nell'autunno del 2002 il DFGP incarica l'Ufficio federale di polizia di elaborare, in collaborazione con rappresentanti della polizia e delle autorità giudiziarie e inquirenti, proposte volte a migliorare la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni.
  • Il 10 dicembre 2004 il DFGP pone in consultazione due avamprogetti finalizzati a disciplinare la responsabilità penale dei provider per contenuti illeciti in Internet e a conferire nuove competenze d'indagine alla Confederazione (comunicato per i media).
  • Il 28 febbraio 2008 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione decidendo di rinunciare a disciplinare espressamente la responsabilità penale dei provider e a definire in sede separata nuove competenze d’inchiesta per la Confederazione (comunicato per i media).

Documentazione

Interventi parlamentari

  • 00.3714

    Mozione Pfisterer. Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali
    (Questo documento non è disponibile in italiano)

  • 02.452

    Iniziativa Aeppli Wartmann. Pornografia infantile su Internet. Servizio centrale d'inchiesta e di perseguimento penale
    (Questo documento non è disponibile in italiano)

  • 07.3509

    Mozione Büchler. Certezza giuridica per i fornitori di prestazioni in rete

  • 07.3510

    Mozione Büchler. Misure penali contro la criminalità in rete

  • 07.3628

    Mozione Glanzmann-Hunkeler. Perseguimento più efficiente dei pedofili su Internet

  • 07.3629

    Mozione Glanzmann-Hunkeler. Convenzione sulla criminalità informatica

  • 07.3689

    Mozione Büchler. Criminalità su Internet

  • 07.3750

    Mozione Büchler. Criminalità su Internet. Incrementare il numero di specialisti presso le autorità inquirenti della Confederazione

  • 07.3751

    Mozione Büchler. Lotta al terrorismo

Pareri e rapporti

Comunicati

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Ultima modifica 28.02.2008

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